E' a firma congiunta (12758-08/04/2020-DGISAN-MDS-P) di due Direzioni Generali del Ministero della Salute – quella della sanità animale e dei farmaci veterinari e quella per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, - il documento che sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF prot. n. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12 e 18 marzo 2020 anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2020/466 del 30 marzo u.s..

Il Ministero della Salute, in continuità con le precedenti disposizioni, ha individuato le attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome sulla base di una specifica valutazione del contesto e rischio sanitario sul proprio territorio, possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni.

Le indicazioni della DGSAF riguardano:
A. SANITA’ ANIMALE E ANAGRAFE
B. BENESSERE ANIMALE
C. SCAMBI, IMPORT ED EXPORT
D. GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO
E. MANGIMI

Le indicazioni della DGISAN con riferimento alla SICUREZZA DEGLI ALIMENTI distinguendole “Attività che non possono essere differite” dalle “Attività che possono essere rimodulate.

È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) con le nuove misure per il comparto Istruzione al cui interno vi sono delle novità anche per quanto riguarda gli esami di abilitazione professionale.

La misura prevede che qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca “possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è riservato di ridefinire, con appositi decreti, l’organizzazione e le modalità degli esami di abilitazione alla professione.

I decreti ministeriali potranno individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

La British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) ha realizzato una guida al triage indirizzata al personale delle strutture medico veterinarie nell'emergenza COVID-19.
La tabella, redatta  da più di dieci specialisti, consente di identificare rapidamente i casi urgenti, potenzialmente urgenti, non urgenti e da posticipare per aiutare a razionalizzare le attività medico veterinarie destinate agli animali da compagnia in questo momento di risorse limitate veterinarie senza compromessi per la salute o il benessere degli animali.

Fnovi, su autorizzazione di BSAVA rende disponibile in allegato la traduzione in italiano.

La guida completa che approfondisce le indicazioni riassunte nella tabella è pubblicata sul sito di BSAVA.

Riportiamo di seguito le indicazioni fornite da FNOVI a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dai medici veterinari alla Federazione.

Si rimane a disposizione

La Segreteria

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Dopo la pubblicazione delle indicazioni in tema di emergenza COVID-19 sono pervenute richieste che rendono necessarie alcune precisazioni.
Riproponiamo quanto precedentemente pubblicato: Fnovi ribadisce che le prestazioni medico veterinarie devono essere erogate esclusivamente se vengono garantite le note misure di contenimento della diffusione di COVID-19. Dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ad oggi le misure non sono mutate e non dovrebbe essere neppure necessario ribadirlo come è stato fatto.

In tema di profilassi si richiamano i contenuti della nota del Ministero della salute 6249-P-12 del 12/03/2020 dove si legge “si sottolinea che, vista l’attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’influenza aviaria e della Peste suina africana sono da ritenersi inderogabili… sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario…”.

Delle profilassi vaccinali e prevenzione parassitosi e zoonosi è stato chiaramente scritto: E‘ auspicabile che siano effettuate in considerazione della stagionalità e del luogo di vita dell’animale e per prevenire patologie nei prossimi mesi. Fatte salve condizione di particolare rischio queste operazioni sono da posticipare almeno fino al 13 aprile, data indicata dal DPCM del 1 aprile 2020.

Infine consentire una prestazione, come previsto da circolari ministeriali e DPCM, non significa che le attività professionali possano essere svolte ignorando le norme di legge in vigore. Comportamenti irresponsabili di professionisti che non osservano e non fanno rispettare ai clienti le norme nazionali finalizzate a limitare i movimenti di tutti solo a quelli per giustificate motivazioni sono penalmente rilevanti/intollerabili.

Le attività di cura degli animali sono state ritenute essenziali anche in considerazione dell’elevato livello di responsabilità riconosciuto dall'ordinamento italiano alla professione medico veterinaria. Una responsabilità che non può esimersi dall’onestà intellettuale e che tutta la comunità si aspetta dai medici veterinari.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Il Governo ha corretto il suo errore di escludere solo la platea dei Professionisti iscritti alle Casse dall'intervento di sostegno al reddito alle categorie produttive.

Dopo un confronto tra l’Adepp e il Ministro del Lavoro, è stato adottato il Decreto Interministeriale che riconosce anche ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza l’indennizzo economico di 600 Euro esentasse, per il mese marzo.

Il Decreto Interministeriale fissa le modalità ed i termini per il riconoscimento del bonus che sarà erogato a coloro che abbiano avuto un reddito nell’anno 2018 fino a 35.000 Euro, nonché a coloro che avendo avuto un reddito compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, abbiano subito una contrazione del reddito del 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019
A partire dal 1° aprile, sarà disponibile sul sito ENPAV il modulo per richiedere l’indennità.
L’Enpav, verificati i requisiti, erogherà i 600 Euro, anticipando per conto dello Stato le somme necessarie.

Di seguito il commento del Presidente ENPAV, dott. Mancuso:

"Sono soddisfatto per il risultato ottenuto, ma al tempo stesso mi preme sottolineare che i Professionisti italiani non sono cittadini di serie B, anzi, oltre a provvedere ai propri versamenti previdenziali, con le loro tasse contribuiscono a pagare la pensione ad altri.

Aggiungo che solo grazie al fatto che ENPAV ha i conti in ordine e una discreta liquidità e grazie al forte senso di responsabilità di ENPAV, i Medici Veterinari potranno ricevere il contributo entro pochi giorni.
Inoltre, trovo singolare che dopo la clamorosa svista governativa, si pretenda che in 2 giorni si metta in piedi una procedura inedita per erogare il contributo di 600 Euro a migliaia di colleghi, ma faremo il possibile per consentire che ciò avvenga nei tempi prescritti."