Dopo un’istruttoria durata più di un anno è arrivata in porto la convenzione quadro tra Inps e AdEPP che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito anche ai professionisti iscritti alle Casse con pezzi di contribuzioni versate su diverse gestioni Inps.
Il cumulo pensione professionisti parte dunque per gli iscritti ai seguenti enti previdenziali: Cassa Notariato, Cassa Forense, Inarcassa (architetti e ingegneri), CNPADC (commercialisti), ENPAV (veterinari), ENPACL (consulenti del lavoro), ENPAF (farmacisti), ENPAP (psicologi), ENPAPI (infermieri), INPGI (giornalisti), ENASARCO (agenti di commercio), ENPAIA (impiegati dell’agricoltura), EPAP (attuari, agronomi, chimici, geologi), ONAOSI (assistenza orfani sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI (periti industriali), Cassa geometri, Cassa ragionieri.
Ora dovranno seguire le adesioni singole delle Casse raccolte dall’Adepp, un passaggio che non dovrebbe arrivare più tardi di un paio di settimane, un intervallo che servirà a Inps per rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle prestazioni.

Il testo che è stato sottoscritto (21 articoli in tutto) definisce i passaggi della complessa procedura che parte dall’acquisizione delle domande alle validazioni dei periodi assicurativi, la creazione della provvista complessiva derivante dal calcolo delle quote di pensione di pertinenza Inps o della Casse, fino alle modalità di pagamento.
Il documento chiarisce che può chiedere il cumulo gratuito il professionista non ancora pensionato, anche se ha maturato i requisiti della pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo; che il cumulo dovrà avere ad oggetto per intero tutti i periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte nel cumulo (non è ammesso, in altri termini, il cumulo parziale); l’ente istruttore, incaricato di avviare la pratica, è quello di ultima iscrizione mentre l'Inps sarà sempre l’ente pagatore (anche se il soggetto non ha contributi Inps). Nel testo si esplicita che l’Ente pagatore erogherà la prestazione pensionistica con le stesse modalità, procedure e periodicità di qualsiasi altro trattamento e che con una procedura automatizzata verranno comunicate eventuali variazioni dell’importo dell’assegno all’Ente che ha istruito la pratica; sarà l’Inps a darne notizia al soggetto interessato.
Sulla creazione della provvista, cioè sulle risorse economiche che le Casse dovranno mettere a disposizione affinché l'Inps proceda al pagamento della quota dell'assegno di competenza delle Casse, sono state accolte le richieste degli Enti Privati che volevano monitorare la quantificazione degli importi da accantonare. In particolare è stata prevista la possibilità per le Casse di effettuare dei controlli formali sull'importo messo in pagamento dall'Inps entro i successivi tre mesi dalla liquidazione della pensione e nell’ipotesi vengano riscontrati errori sull'importo da mettere in pagamento scatteranno i conguagli.
L'intesa sulla convenzione non sblocca tuttavia ancora i pagamenti delle pensioni dei professionisti. Occorre ora che ogni Cassa sottoscriva la convenzione con l’Inps.
Finalmente - ha dichiarato Gianni Mancuso, Presidente ENPAV - dopo oltre un anno di attesa, prima per la Circolare Inps - uscita solo a settembre dello scorso anno - e ora per la Convenzione INPS/CASSE sulle modalità operative, potrà trovare piena attuazione un diritto introdotto da una legge. Nel frattempo si sono create anche situazioni difficili per colleghi veterinari che avendo esercitato legittimamente il diritto al cumulo pensionistico, si sono trovati ad essere privi di stipendio e di pensione, come fossero degli esodati. Con questa legge si è posta fine ad asimmetrie tra sistemi previdenziali e tra lavoratori con carriere mobili. Fenomeno quest’ultimo che non potrà che aumentare in futuro vista l’instabilità del mercato del lavoro”.
La causa principale di questa lunga attesa è ascrivibile in particolare alla difficoltà di regolamentare la pensione di vecchiaia in cumulo, definita prestazione a formazione progressiva, con tutta una serie di problematiche gestionali e di diritto, visto che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia non coincidono tra i diversi sistemi previdenziali coinvolti nel cumulo. Ora saranno le Casse ad andare singolarmente alla firma della Convenzione con INPS, mentre invece entro una decina di giorni sarà rilasciata da INPS la piattaforma procedurale.
Sul sito ENPAV è intanto disponibile la modulistica (www.enpav.it), scaricabile nella specifica sezione dell’area Prestazioni.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Approvata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre la legge che porta il nome del Ministro della Salute (ma che nei lunghi anni di esame parlamentare ha subito molte modifiche e integrazioni) è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale (LEGGE  11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute).
Per quanto la Legge sia in Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio), per la sua completa attuazione si dovranno emanare numerosi decreti attuativi.

Tra le norme di interesse, l'articolo 4, capo I interviene sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. Nel dettaglio il comma 1 del primo articolo si occupa della costituzione degli ordini; il 2 prevede che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione. Il comma 3 definisce Ordini e Federazioni. L'articolo 2 si occupa degli organi (presidente, consiglio direttivo, commissione di albo, per quelle con più professioni, e il collegio dei revisori), il 3 dei compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo, mentre l'articolo 4 disciplina i casi di scioglimento. Il capo II detta norme in materia di albi professionali, mentre il III interviene sulle federazioni nazionali. 
Sempre sul tema, il testo (comma 3 dell'articolo 4) stabilisce che gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità (comma 2, art. 4); il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5. Quest'ultimo rimanda la disciplina dettagliata della normativa relativa a Ordini e Federazioni, a uno o più regolamenti del ministero della Salute da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del dicastero. Oltre al limite dei mandati, il regolamento dovrà dettagliare le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, comprese le commissioni di albo, e il regime delle incompatibilità. In via transitoria (art. 4, comma 7), fino all’entrata in vigore di regolamenti e statuti, vigeranno le norme del DPR n. 221 del 1950 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali. 
Il provvedimento inoltre delega il governo ad adottare entro 12 mesi uno o più dlgs per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. 
L'articolo 11 modifica la legge sulle professioni sanitarie (24/2017) precisando tra l'altro le norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa degli esercenti una professione sanitaria; e inserendo tra le funzioni del Fondo di garanzia quella di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale. 
L'articolo 12 riguarda invece il reato di esercizio abusivo di una professione.

Con soddisfazione leggiamo in GU il decreto che completa il sistema di reti di epidemio-sorveglianza e istituisce la figura del veterinario aziendale”.
Così ha commentato Gaetano Penocchio, Presidente FNOVI, il quale ha aggiunto: “Saranno messi in rete e in dialogo tutte le parti della veterinaria pubblica e privata, per la prima volta connesse in un sistema debitore di molte fonti normative europee, che sarà unico in Europa. Il nostro Paese è stato in grado di coniugare produzioni e salute su basi tecnologicamente avanzate, sfruttando sistemi informativi e le banche dati digitali dalle anagrafi zootecniche e del medicinale veterinario.
La FNOVI, a cui è demandata la tenuta dell’elenco speciale dei veterinari aziendali, non si limiterà a registrare nominativi, ma sovrintenderà allo sviluppo di nuove prerogative, responsabilità e valorizzazioni del medico veterinario presso gli OSA e fino al consumatore finale
”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore “Salute”, ha apportato numerosi elementi di innovazione e di razionalizzazione nella disciplina relativa al sistema ECM.

In particolare il nuovo Accordo, nel cui art. 21 sono definite le competenze di Ordini, Collegi, Federazioni Nazionali e Associazioni Professionali in ambito formativo, non riporta il divieto, esplicitamente enunciato nel precedente Accordo del 19 aprile 2012, che precludeva a questi Enti la possibilità di accreditare nel sistema ECM eventi “oggetto di sponsorizzazione commerciale”.
La Segreteria ECM, interpellata sul punto da ProfConServizi – Servizi per le Professioni, ha confermato che nel nuovo Accordo Stato Regioni non sono previste limitazioni in tema di sponsorizzazioni oltre a quelle volte ad assicurare l’imparzialità e l’assenza di condizionamenti nell’erogazione dell’ attività formativa.
Pertanto, sulla scorta di tale parere, nel triennio in corso, anche Ordini, Collegi, Federazioni Nazionali e Associazioni Professionali potranno usufruire di sponsorizzazioni nell’organizzazione degli eventi formativi accreditati nel sistema ECM. 

Fonte: 

Ufficio stampa FNOVI

Si è concluso il percorso formativo sul nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali veterinari, compresa la ricetta elettronica, avviato dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute e destinato ai veterinari delle ASL ed ai liberi professionisti. È il Ministero della Salute a comunicarlo dalla pagine del proprio portale commentando che l’attività ha consentito di formare oltre 70 veterinari, alcuni dei quali designati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI), che a loro volta andranno a costituire il pool di formatori per ciascuna Regione e Provincia Autonoma. 

E’ ora in fase di definizione il Decreto ministeriale che definirà le modalità di utilizzo del sistema di tracciabilità, compresa la ricetta elettronica, che sarà accompagnato da manuali operativi e materiale interattivo sviluppati anche in collaborazione con le Associazioni di professionisti.
La comunicazione prosegue informando che la fase di formazione prosegue ora sul territorio, con la supervisione delle Regioni e delle Province Autonome e con la collaborazione di FNOVI per favorire la massima diffusione delle esperienze.
Per la realizzazione di ulteriori momenti formativi il percorso si avvarrà anche delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e dalla Società Italiana Veterinaria per Animali da Reddito (SIVAR).

Fonte:

Ufficio stampa FNOVI