Con la sentenza n. 621/2017, pubblicata in data 8 settembre u.s., il TAR Emilia ha integralmente accolto il ricorso FNOVI - nonché il riunito il ricorso S.I.V.eM.P. intervenuto ad adiuvandum - annullando la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 898 del 21 giugno 2016, che aveva istituito la nuova qualifica di “Operatore all'assistenza veterinaria”.

Tutti i motivi di ricorso sono stati accolti e la FNOVI valuta pienamente soddisfacente l'esito del giudizio.

Si ricorda che la Regione Emilia Romagna aveva deliberato l'istituzione di una nuova figura professionale denominata "Operatore all’assistenza veterinaria", qualificandone le attribuzioni mediante l'individuazione di funzioni invece peculiari e dunque proprie e riservate al medico veterinario; una nuova professionalità che la Regione avrebbe voluto impiegare presso aziende e operatori privati ma anche e perfino nelle aziende pubbliche, vale a dire nel S.S.N..
Contro tale provvedimento la FNOVI prima, e immediatamente dopo il SIVeMP, aveva impugnato la Delibera lamentando una violazione della esclusività delle competenze professionali degli iscritti all’Albo, tenuto conto che era stata accertata e certificata una qualifica professionale relativa a competenze rientranti tra quelle riservate al medico veterinario, professione ordinistica regolamentata e la cui certificazione sarebbe rientrata nell’ambito delle competenze esclusivamente statali.
Il TAR dell'Emilia Romagna, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso ed ha, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Non spetta alla legge regionale – si legge con chiarezza nella sentenzané creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009) né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale ed, in particolare alla Giunta (sentenza n. 93 del 2008, n. 449 del 2006)”.

La Corte di Cassazione, nei ripetuti intervento che già si registrano in argomento, ha ribadito come “spetti allo Stato la potestà di individuare le figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché formulare i principi fondamentali della materia, dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio”.
Dopo un richiamo al quadro normativo vigente, la sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale la quale ha già chiarito che la competenza specifica del legislatore statale nelle materie delle professioni rimane molto ampia pur al cospetto della competenza legislativa concorrente delle Regioni. La potestà legislativa delle Regioni un materia di ‘professioni’ deve “rispettare il principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi Albi (sentenza n. 335 del 2015) è riservata allo Stato”.
Nel condividere il testo della sentenza con gli Ordini provinciali nonché i colleghi cofirmatari del ricorso, Gaetano Penocchio ha colto l’occasione per ringraziare tutti per l’adesione manifestata alla iniziativa giudiziaria e che ha consentito di mostrare una compatta presa di posizione di tutta la categoria contro tale iniziativa che era stata assunta in danno degli interessi dei professionisti.
Il ricorso aveva registrato anche l’intervento del Ministero della Salute il quale, argomentando in sostanziale coerenza nonché adesione con la Federazione, aveva richiesto l’accoglimento del ricorso

Sesta edizione del premio annuale istituito dalla FNOVI denominato “Il peso delle cose”.

I candidati al premio dovranno essere medici veterinari italiani (regolarmente iscritti ad un Ordine professionale - o che lo siano stati fino al pensionamento) che si siano particolarmente distinti per il loro impegno, all’interno e all’esterno della professione, rendendo benefici, oltre che a se stessi, alla collettività professionale o alla società in senso lato. Non un premio alla carriera, ma un premio a comportamenti che possano risultare esempi positivi da imitare.
Alla luce del Regolamento adottato, le candidature dovranno pervenire presso gli Uffici FNOVI entro il prossimo 15 ottobre (termine quest’anno ritardato rispetto a quello indicato nel Regolamento).

Nella prima edizione il premio è stato attribuito ai colleghi Giorgio Mellis e Sandro Lorrai con la loro coraggiosa relazione sulla ”Sindrome di Quirra”, successivamente il premio è stato assegnato alla collega Silvia Dotti, ricercatrice in un settore di avanguardia scientifica: lo sviluppo di metodi alternativi all’impiego di animali nella sperimentazione. Con l’assegnazione della terza edizione del premio al collega Giuseppe Di Giulio la FNOVI ha premiato la creatività e il concreto impegno di un medico veterinario italiano, ma anche l'opportunità per aprire gli occhi sulla realtà di un paese come la Tanzania. Il premio “Il Peso delle Cose" dell’edizione 2015 è stato attributo ad Eva Rigonat per il suo contributo, attraverso lo sviluppo di numerose iniziative volte alla promozione dell'integrità della professione, allo sviluppo di un'etica della professione.
La FNOVI lo scorso anno ha assegnato il Premio “Il peso delle cose” alla Professione del medico veterinario e lo ha fatto premiando quei medici veterinari che, interessati loro malgrado nel filone d’inchiesta conclusosi con una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, hanno affrontato lo ’sguardo mediatico’ - ‘il peso delle cose’ appunto - con coraggio e dignità, continuando a lavorare, lottare e confidare nella giustizia, senza arrendersi e senza perdere la fiducia nella Professione.
Il Premio “Il peso delle cose” sarà conferito in occasione del Consiglio Nazionale FNOVI di Dicembre 2017.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni diramate in argomento che informavano che dal 2 settembre la compilazione del modello 4 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità informatica, con una nuova nota la DGSAF ha dettagliato le regole per la validazione automatica del Modello 4 elettronico.

Grazie alle nuove regole operative risulta ampliate la possibilità, per il proprietario/detentore degli animali, di compilare autonomamente il Modello 4 senza dover attendere la conferma/validazione del Servizio Veterinario. Ne consegue un notevole alleggerimento dei tempi e delle procedure. Sulla base dei riscontri degli operatori e delle autorità locali, le regole potranno essere riviste e modificate.

Nella nota si legge che la specifica situazione dell'anagrafe equina "non consente ancora un efficace allineamento tra le informazioni contenute nella BDE e quelle della BDN in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato". Ciò potrebbe causare - spiega la nota ministeriale, l'eventualità che in BDN un dato animale non sia presente nel registro dell'allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il Modello 4. In questo caso, "bisognerà caricare l'animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione Registrazione capi in BDN dalla Banca dati Equidi BDE) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l'animale tramite la funzione Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati)".
La nota ministeriale richiama anche l'attenzione sull'eventualità che nelle Regioni e Provincie Autonome dotate di propria BDR non siano state attivate tutte le funzionalità di cooperazione applicativa tra BDR e BDN, magari limitatamente ad alcune specie o alcune tipologie di movimentazione. In questo caso, scrive il Ministero "è evidente che l'operatore fintanto che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato i necessari adeguamenti della propria BDR dovrà ricorrere alla compilazione manuale del Modello 4 utilizzando il fac simile allegato al Decreto 28 giugno 2016".
Nella nota si leggi inoltre che il ruolo 'Trasportatore' in BDN sarà attivato dal 2 di settembre e consentirà agli operatori del trasporto di poter inserire nell'apposita funzione D del Modello 4 le informazioni di competenza. "Prerequisito indispensabile - ribadisce la nota ministeriale - è l'essere registrati nell'Anagrafe dei trasportatori attivata nel SINVSA e l'essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)".

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il 2 agosto il decreto che istituisce e regolamenta l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Il decreto attua uno dei punti più significativi della legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 

Il decreto, che ha recepito le osservazioni delle federazioni degli Ordini - articolo 30giorni in argomento - 
è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati potranno presentare l’istanza di iscrizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il modulo per l’istanza di iscrizione e le Informazioni sulla procedura saranno disponibili sul portale istituzionale del Ministero della salute successivamente alla pubblicazione in Gazzetta del decreto .

Leggi l'articolo completo

A due anni e mezzo dalla sua nascita, il DDL Concorrenza è legge. Il provvedimento che interessa assicurazioni, mercato dell'energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie, ha infatti incassato la fiducia chiesta dal governo nell'Aula del Senato (dove il testo è arrivato in quarta lettura), con 146 sì, 113 no e nessun astenuto. Il disco verde è avvenuto sul testo tornato con modifiche dalla Camera, è dunque definitivo.
Le ultime novità approvate riguardano vari capitoli. Per le professioni regolamentate è previsto, in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale).

È stato introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti a Ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
È stato affrontato l’esercizio dell'attività odontoiatrica. Si prevede innanzitutto che esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è inoltre consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Sono stati soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
È stato fissato il tetto per l'ingresso delle società di capitali indicato in non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.
È previsto  che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Il ddl concorrenza, emanato dal governo Renzi, è all'esame del Parlamento da ottobre del 2015: è stato esaminato e approvato prima dalla Camera, poi esaminato e approvato dal Senato, dunque nuovamente trasmesso alla Camera che lo ha ulteriormente modificato. Il testo approvato in via definitiva il 2 agosto dall'Assemblea di palazzo Madama è atteso sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore. 

Leggi l'articolo completo