Un Ordine ha richiesto il parere Fnovi in merito alle istanze inviate dal servizio sanitario regionale e relative al campo numero di microchip nella ricetta veterinaria elettronica. Dopo aver richiamato quanto pubblicato sul sito dedicato al sistema ricetta veterinaria elettronica* il parere ricorda le criticità dell’anagrafe canina nazionale e regionale e conclude che le premesse sono sufficienti per affermare che per il sistema REV non può essere ipotizzato alcun utilizzo con finalità diverse o ulteriori da parte degli Enti che possono accedere ai dati trasmessi tramite la REV e per i quali restano invariati i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme relative all’identificazione e registrazione in anagrafe canina dei cani di proprietà.

Resta ovviamente legittima la possibilità di inviare segnalazioni circostanziate all'Ordine di iscrizione del professionista in caso di mancato rispetto del Codice deontologico, mentre ogni addebito di connotazione diversa da quella disciplinare dovrà essere indirizzato alla rispettiva autorità competente.
Infine sull’opportunità di attivare automatismi di controllo più accurati Fnovi continuerà a dialogare con il Centro Servizi Nazionale presso l’IZSAM come fatto in precedenza.

(*)Il nuovo sistema informatizzato non introduce nuovi obblighi o regole aggiuntive rispetto alle norme legislative attuali. Tra le finalità del nuovo modello operativo introdotto dalla ricetta elettronica vi è quella di semplificare e, dove possibile, ridurre gli obblighi recuperando le informazioni da dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali. Infatti, diversi adempimenti degli obblighi concernenti la tracciabilità, come prevista dal d.lgs. 193/06 e dall’art 15 del d.lgs. 158/06, saranno assolti attraverso il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza, compreso l’invio della prescrizione veterinaria di cui all’art. 71 del d.lgs. 193/06.

Considerata la attuale  situazione di aumentato rischio di introduzione in Italia della Peste suina africana (PSA) la cui diffusione non si arresta e ormai ha raggiunto anche la Serbia, è più che mai essenziale disporre in BDN di informazioni complete e continuamente aggiornate sul patrimonio zootecnico dei suini. Pertanto, per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di identificazione e registrazione dei suini, la nota a firma  di Silvio Borrello invita gli Assessorati allo studio dettagliato dei dati BDN anche utilizzando le nuove funzionalità disponibili e attuare, in maniera mirata e tempestiva, le verifiche, le correzioni necessarie e le azioni in caso di non conformità alla normativa, incluse le sanzioni amministrative, per gli allevatori e i responsabili degli stabilimenti di macellazione inadempienti.
 

Oltre ad elencare le azioni da effettuare e a dare la più ampia diffusione, la nota evidenzia che, al 30.06.2019, in BDN:
Il numero di allevamenti suini aperti senza capi in stalla da almeno 12 mesi è pari a 3.482 e tale criticità si riscontra in tutte le regioni, con valori più alti in Veneto (595), Lazio (549) e Sicilia (331). 
l numero di allevamenti chiusi con capi in stalla assume aspetti preoccupanti in Sardegna dove è pari a 386.
La media nazionale di allevamenti suini per cui non è presente il censimento aggiornato è del 28,7% del totale.
La percentuale nazionale delle movimentazioni di suini verso il macello prive della relativa notifica di macellazione è pari al 43% sul totale di tali movimenti.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, serie generale n 196 del 22.08.2019, la nuova Ordinanza ministeriale relativa al divieto e detenzione di utilizzo di esche e bocconi avvelenati e la proroga dell’Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Nelle more dell’emanazione di un dispositivo normativo definitivo, la proroga dell’Ordinanza punta a mantenere tutte le misure già in atto per prevenire episodi di aggressione ed evitare che i risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’attività di prevenzione siano vanificati.

La disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è un fenomeno pericoloso utilizzato, soprattutto in alcune aree del Paese, come strumento doloso per eliminare animali randagi. Un’abitudine che rappresenta un grave problema di sanità e incolumità pubblica in quanto, oltre ad essere un rischio per gli animali domestici, costituisce un serio pericolo per l’ambiente e soprattutto per gli esseri umani, in particolare per i bambini. La rinnovata Ordinanza ministeriale recepisce le procedure informatizzate di comunicazione alle autorità competenti delle segnalazioni e dei dati necessari al monitoraggio del fenomeno offrendo anche ai cittadini e all’ autorità giudiziaria la possibilità di disporre di un quadro completo del fenomeno.
Inoltre, con la nuova Ordinanza il medico veterinario libero professionista potrà inviare direttamente all’Istituto Zooprofilattico territorialmente competente le carcasse di animali deceduti, campioni biologici ed esche o bocconi avvelenati.
Per quanto riguarda invece la tutela dall’aggressione dei cani, l’Ordinanza pubblicata proroga l’ordinanza 6 agosto 2013.
Il Decreto 26 novembre 2009 e Ordinanze Ministeriali in materia hanno incrementato, nell’ultimo decennio, la diffusione della cultura del possesso responsabile, precisando obblighi, compiti e responsabilità sia verso il proprio animale che nei confronti della società.
 

Fonte: 
Ministero della Salute

Il presidente Fnovi ha inviato oggi una nota all’on. Minardo, relatore della pdl “Disciplina del possesso e della detenzione di cani da presa e da difesa”.
Nella nota, oltre a rilevare le criticità evidenti già nell'introduzione dove si evidenzia un approccio obsoleto al rapporto uomo cane e a ricordare che l’apporto di competenze medico veterinaria e di solide basi scientifiche sono imprescindibili, concorda sulla necessità di organizzare in una norma efficace e applicabile le previsioni delle Ordinanze.

La prevenzione delle aggressioni inizia con l’educazione al possesso responsabile, necessaria prima ancora della possibilità di acquisito.
Le liste di razze pericolose non sono neppure il primo passo verso la risoluzione del problema che richiede invece come prima attività una rigorosa rilevazione delle responsabilità e delle risorse disponibili e l’analisi delle misure da concretizzare.

Con una nota a firma del responsabile dell’Ufficio 4 – Medicinali veterinari della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute sono state condivise con tutti gli addetti del settore alcuni chiarimenti sui "formalismi" connessi alla gestione della Ricetta Elettronica Veterinaria.

Eccoli a seguire:

Obbligo di conservazione: a far data dall’entrata in vigore della REV(16 aprile 2019), l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea (come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D. Lgs. 193/06) è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

Obblighi del farmacista: con riferimento ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, il farmacista - per ogni operazione in entrata o in uscita, sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta – deve conservare la documentazione riportante “le seguenti informazioni: 1) data dell'operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica”.
In apposito registro di carico e scarico, il farmacista deve inoltre riportare “ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all'articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita”.
Tutte le informazioni già elencate, di cui all’articolo 71, devono essere conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, in quanto sono fornite dai fabbricanti, dai depositari o dai distributori all’ingrosso, con l’esclusione del lotto, che deve essere registrato a cura del farmacista al momento della dispensazione. Per quanto riguarda le movimentazioni dei medicinali in uscita, il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall’inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato”.

Nella REV il Codice Fiscale del proprietario dell’animale: la nota chiarisce che “nella ricetta elettronica per animali da compagnia non è previsto l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del proprietario dell’animale, previsto dall’articolo 71 comma 1 lettera b, punto 5). Tale informazione, nell’ottica della semplificazione amministrativa, può essere sostituita dal codice fiscale, che, per le motivazioni che seguono, permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale. Il codice fiscale, infatti, costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche”.

Validità delle ricette: la nota, nel richiamare le disposizioni generali sulla validità della ricetta, come stabilite dal D. Lgs. 193/06, ricorda che: a) “la ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)”; b) “la ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario”. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. La nota anticima che nel sistema REV sarà presto “prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni”; c) la validità della ricetta non ripetibile è di 30 giorni come espresso nel testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm..
Non è previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia (articolo 76), in considerazione del numero degli animali da trattare”.

Farmacovigilanza: le informazioni utili ai fini della tracciabilità del medicinale veterinario nel sistema distributivo e quelle sull’impiego dei medicinali nel settore veterinario, previste dalle norme vigenti sono rese disponibili attraverso procedure automatizzate, con i due sistemi integrati, la Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) ed il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza. Pertanto i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI