Se confermato, il ritrovamento di tracce di virus in un tampone effettuato su cavità nasali e orali di un cane convivente con il proprietario infetto da coronavirus non significa assolutamente nulla in termini di diagnostica virologica. Non vi è nessuna evidenza scientifica di un trasferimento dell’infezione da uomo a cane, men che meno da cane a uomo. La presenza di tracce di virus nell’animale potrebbe essere del tutto casuale e dovuta al suo semplice contatto con il proprietario.
Questo è il commento di Fnovi alla notizia che sta rimbalzando da Hong Kong in Italia tramite il tabloid inglese Daily Mail che a sua volta ha ripreso la notizia da Dimsum daily.
Meno di una settimana è trascorsa dal 21 febbraio 2020, data di entrata in vigore del “Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria”, ma ancora tante sono le richieste di chiarimenti che stanno raggiungendo la Federazione. Per quanto sia ormai chiaro che il ‘Sistema SPC’ ha l’obiettivo di riconoscere ai medici veterinari tutta l’attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali da loro sviluppata ma che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM, da Via del Tritone arriva la precisazione che non è prevista una operatività di accreditamento degli appuntamenti/eventi formativi, bensì la valorizzazione dell’aggiornamento così realizzatosi.
Agli ‘erogatori di formazione’ di cui al ‘Regolamento’ sarà richiesto di riversare sul portale della Federazione (attualmente la sezione è in fase di costruzione) tutte le notizie che il sistema richiederà sull’evento da loro organizzato. La FNOVI anticipa fin d’ora che, tra le informazioni richieste al soggetto ‘erogatore di formazione’, ci sarà quella di fornire un file in formato MS Excel recante i codici fiscali dei partecipanti: il sistema provvederà infatti in automatico ad associare l’evento (ed il conseguente computo delle ore/crediti) ai codici fiscali che troveranno corrispondenza nell’Albo Unico dei Medici Veterinari.
La sezione del portale consentirà anche ai singoli medici veterinari di inserire gli eventi formativi ai quali avranno partecipato, gli sarà inoltre consentito di consultare le informazioni che derivassero dall’inserimento degli eventi eseguito direttamente dagli ‘erogatori di formazione’.
Sempre in risposta ai quesiti ricevuti la Federazione chiarisce che non sono gli ‘erogatori di formazione’ a rilasciare ‘crediti SPC’: è la Federazione che valorizza la formazione alla quale l’iscritto avrà partecipato (nella misura di 1ora/1credito).
La Federazione informa inoltre che sul proprio portale, nella sezione dedicata alle FAQ, è stato pubblicato uno “SPECIALE FAQ: Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria - ‘Sistema SPC'” che sarà costantemente aggiornato.
Molte delle FAQ al momento inserite sono state affrontate nel corso di un ‘question time’ (del quale sarà possibile seguirne la registrazione) al quale hanno partecipato il Presidente Gaetano Penocchio e la Vicepresidente Carla Benasconi.
Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio e la vicepresidente Carla Bernasconi risponderanno alle domande sull'aggiornamento professionale dei medici veterinari durante il question time che potrà essere seguito dal sito dalle ore 14 del 25 febbraio.
Le disposizioni per le attività di ispezione ante mortem in caso di macellazione di urgenza continuano ad essere in capo al veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente. La ASL, ove non fosse in grado di “soddisfare la richiesta al di fuori degli orari di servizio ricorrendo all’istituto della pronta reperibilità, in via assolutamente straordinaria, fornirà al proprietario/detentore il nominativo del veterinario iscritto nell’apposito elenco della ASL dopo averne escluso l’incompatibilità”.
Questo quanto si legge in una nota ministeriale (DGISAN 4577-11.02.2020) che prosegue evidenziando che “tale ricorso è ritenuto assolutamente temporaneo, solo dopo aver esperito tutti gli istituti contrattuali previsti”.
All’indomani della diramazione della precedente comunicazione in argomento (DGISAN 68665/2019) la FNOVI aveva espresso le proprie perplessità in merito alle indicazioni fornite indicando come irrinunciabile il ripristino di contingenti organici di medici veterinari SSN che devono essere adeguati e sufficienti per assicurare l’erogazione dei LEA a tutela della salute animale e della sicurezza alimentare.
Oggi anche le Direzioni ministeriali concordano pienamente con la Federazione sulla necessità che “le Autorità competenti preposte all’esecuzione dei controlli ufficiali … incrementino, in carenza di personale, gli organici dei veterinari, per far fronte ai computi previsti dal regolamento UE 2017/625 in vigore dal 14 dicembre 2019”.
Facendo seguito alle richieste di chiarimento ricevute in merito all’applicazione della lettera d) del capitolo 4 – Norme di conduzione - dell’Allegato A dell’Ordinanza del 10 dicembre 2019: “d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all’aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell’elenco delle zone ad alto rischio di cui all’art. 5 -ter della presente ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019”, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (0002488-04/02/2020-DGSAF-MDS-P) ha precisato che “il divieto di allevare i tacchini all’aperto nelle zone A e B di cui all’Accordo Stato-Regioni citato e contenuto nel testo dell’Ordinanza che era stato condiviso dalle Associazioni di categoria e dalle Regioni e Province autonome prima della firma del Ministro, non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all’aperto situati nelle zone A e B preesistenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza enunciate nell’Accordo medesimo e specificate nell’Allegato A dell’Ordinanza 10 dicembre 2019”.
La costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all’aperto nelle zone A, dovrà essere effettuata, da parte delle Regioni tramite i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria e informata la scrivente dell’esito dell’istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti
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