Facendo seguito alla nota DGSAF 27738-05/11/2019, ed la fine di riscontrare la richiesta di alcune Regioni che stanno ultimando gli aggiornamenti informatici necessari all’implementazione delle nuove funzionalità, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha ricordato che la procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato, dopo una iniziale posticipazione, sarà attiva improrogabilmente
- dal 02 marzo 2020 per i bovini;
- dal 23 marzo 2020 per gli avicoli.

La nota ha inoltre veicolato un allegato dedicato alla illustrazione dei criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni.

L’intera documentazione inerente alla procedura sarà a breve disponibile in apposita sezione del portale www.vetinfo.it.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.

Fonte: 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Age.na.s

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, che riguarderà redditi e spese imputate al 2020, sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. In questo caso spese e detrazioni saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei contanti sarà sempre possibile, ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni Irpef.

L’obbligo di pagamento con carta o bancomat non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali presenta un campo di applicazione più ampio e ma chiarisce soprattutto l’importanza che il legislatore europeo conferisce ad alcuni rilevanti aspetti quali, ad esempio, l’ambiente o il benessere degli animali 

Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati abrogati: si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04. L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 (entrato in vigore in Italia dal 14 dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali.

Una nota a firma congiunta dei Direttori Generali della DGSAF, Silvo Borrello, e DGISAN, Gaetana Ferri, ha però precisato che “nelle more della predisposizione dei decreti legislativi che andranno a modificare gli attuali decreti legislativi 193/2007 194/2008 in adeguamento al Regolamento (UE) 2017/165 …. …. il contenuto di questi ultimi è da considerarsi vigente sino ad espressa abrogazione”.

Lo stesso dicasi per ‘Le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2014 e 845/2004’ adottate in Conferenza Stato-Regioni con atto repertorio n. 221 del 10 novembre 2016.

Fonte: 
Ministero della Salute