Il presidente Fnovi ha inviato oggi una nota all’on. Minardo, relatore della pdl “Disciplina del possesso e della detenzione di cani da presa e da difesa”.
Nella nota, oltre a rilevare le criticità evidenti già nell'introduzione dove si evidenzia un approccio obsoleto al rapporto uomo cane e a ricordare che l’apporto di competenze medico veterinaria e di solide basi scientifiche sono imprescindibili, concorda sulla necessità di organizzare in una norma efficace e applicabile le previsioni delle Ordinanze.

La prevenzione delle aggressioni inizia con l’educazione al possesso responsabile, necessaria prima ancora della possibilità di acquisito.
Le liste di razze pericolose non sono neppure il primo passo verso la risoluzione del problema che richiede invece come prima attività una rigorosa rilevazione delle responsabilità e delle risorse disponibili e l’analisi delle misure da concretizzare.

Con una nota a firma del responsabile dell’Ufficio 4 – Medicinali veterinari della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute sono state condivise con tutti gli addetti del settore alcuni chiarimenti sui "formalismi" connessi alla gestione della Ricetta Elettronica Veterinaria.

Eccoli a seguire:

Obbligo di conservazione: a far data dall’entrata in vigore della REV(16 aprile 2019), l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea (come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D. Lgs. 193/06) è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

Obblighi del farmacista: con riferimento ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, il farmacista - per ogni operazione in entrata o in uscita, sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta – deve conservare la documentazione riportante “le seguenti informazioni: 1) data dell'operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica”.
In apposito registro di carico e scarico, il farmacista deve inoltre riportare “ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all'articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita”.
Tutte le informazioni già elencate, di cui all’articolo 71, devono essere conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, in quanto sono fornite dai fabbricanti, dai depositari o dai distributori all’ingrosso, con l’esclusione del lotto, che deve essere registrato a cura del farmacista al momento della dispensazione. Per quanto riguarda le movimentazioni dei medicinali in uscita, il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall’inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato”.

Nella REV il Codice Fiscale del proprietario dell’animale: la nota chiarisce che “nella ricetta elettronica per animali da compagnia non è previsto l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del proprietario dell’animale, previsto dall’articolo 71 comma 1 lettera b, punto 5). Tale informazione, nell’ottica della semplificazione amministrativa, può essere sostituita dal codice fiscale, che, per le motivazioni che seguono, permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale. Il codice fiscale, infatti, costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche”.

Validità delle ricette: la nota, nel richiamare le disposizioni generali sulla validità della ricetta, come stabilite dal D. Lgs. 193/06, ricorda che: a) “la ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)”; b) “la ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario”. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. La nota anticima che nel sistema REV sarà presto “prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni”; c) la validità della ricetta non ripetibile è di 30 giorni come espresso nel testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm..
Non è previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia (articolo 76), in considerazione del numero degli animali da trattare”.

Farmacovigilanza: le informazioni utili ai fini della tracciabilità del medicinale veterinario nel sistema distributivo e quelle sull’impiego dei medicinali nel settore veterinario, previste dalle norme vigenti sono rese disponibili attraverso procedure automatizzate, con i due sistemi integrati, la Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) ed il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza. Pertanto i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Sulla vicenda che aveva visto opposti la FNOVI e la Provincia Autonoma di Trento in materia di veterinario aziendale è ora intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato la quale ha sancito che i veterinari aziendali iscritti nell'elenco affidato all’Azienda Sanitaria Provinciale per i servizi sanitari di Trento devono essere iscritti anche in quello nazionale tenuto dalla FNOVI “risultando l’istruzione dell’elenco provinciale unicamente finalizzata all’assolvimento dei predetti ed aggiuntivi compiti di sorveglianza”. 

Istituito con Delibera del Comitato Centrale della FNOVI del 15 dicembre 2018, l’iscrizione all'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali tenuto dalla FNOVI costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale.
Temo che non siano stati compresi i profili di criticità che la Federazione riteneva immediatamente riconoscibili al solo scorrere l’insieme di attività affidate ai veterinari aziendali della Provincia di Trento” ha commentato il Presidente Gaetano Penocchio.
Ha quindi aggiunto che “a questi professionisti sono richieste prestazioni per una parte pubbliche a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale per i servizi sanitari di Trento (assistenza zooiatrica h 24, esecuzione di profilassi, prelievi per test diagnostici), e per una parte private (la consulenza aziendale del veterinario libero professionista non può e non deve essere “regolata” se non dal mercato). Un mix di doveri e di limitazioni che confligge con una libera attività professionale”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Si è chiusa nella notte la trattativa all’ARAN per il rinnovo del contratto dei medici, dei veterinari e dirigenti del servizio sanitario nazionale, atteso da ben 10 anni.
L’intesa coinvolge in tutto circa 130 mila professionisti della sanità ed è relativa al triennio 2016-18.

Aldo Grasselli, Segretario Nazionale S.I.Ve.M.P., in un lungo post pubblicato su Facebook, ha sottolineato come il contratto sia arrivato “in un momento di grave crisi del SSN senza avere risorse e forza sufficiente per ridare energie al più importante servizio pubblico, quello della tutela della salute”.
Il Segretario, commentando di aver “massimizzato il risultato”, riepiloga i principali contenuti dell’accordo e rivolge un particolare ringraziamento agli organismi direttivi del Sindacato nonché alla delegazione trattante.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Il Ministero della Salute informa della pubblicazione di un manuale esplicativo per il controllo ufficiale sulla "Valutazione del benessere animale nella specie suina". Nella nota accompagnatoria che invita a darne la più ampia diffusione, il direttore Borrello scrive "L’obiettivo del presente manuale è quello di fornire ai Servizi veterinari istruzioni operative utili ad accertare, in modo efficace ed univoco, la conformità alle disposizioni vigenti. La sua consultazione, inoltre, potrà essere di aiuto al fine di giungere a giudizi uniformi circa l’efficacia delle misure di miglioramento adottate in allevamento per risolvere i punti critici con particolare riferimento a quelli che determinano lesioni o comportamenti anomali tra gli animali: qualità e quantità del materiale di arricchimento impiegato (verificandone l’effettivo utilizzo), grado di pulizia, comfort termico, qualità dell’aria, competizione per il cibo, spazio, stato di salute e alimentazione.

Infine, si ricorda che la raccolta di questi dati, integrati con le informazioni presenti in Classyfarm/Vetinfo e con le valutazioni inserite dai veterinari aziendali (valutatori incaricati), concorreranno alla definizione del livello di rischio complessivo dell’azienda. I dati registrati saranno consultabili da parte dell’allevatore, dal veterinario aziendale (valutatore incaricato) e dal veterinario ufficiale, ciascuno per la parte di competenza."
La nota informa che la  documentazione potrà essere visionata anche sui siti internet agli indirizzi: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1753&a... le&menu=benessere oppure http://www.classyfarm.it/

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI