I tempi verbali indicano il momento in cui si realizza l’azione (Treccani).
Una lettura logica dell’articolo Art. 10 del Codice deontologico evidenzia che l’ambito è il Dovere di aggiornamento professionale, lo stesso richiamato nella legge n. 3 del gennaio 2018 dove vengono elencate le caratteristiche e le funzioni degli Ordini e le relative Federazioni nazionali: h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
Sul portale Fnovi sono sempre pubblicate tutte le notizie sull’ECM e sulle delibere della Commissione nazionale e l’informazione è sempre stata coerente, e non potrebbe essere altrimenti, con il Codice deontologico e con le norme di legge.
Ma proprio perché nel corso degli anni il sistema di formazione continua in medicina come pure le scelte di alcuni erogatori di formazione (provider) non hanno facilitato l’assolvimento degli obblighi di acquisizione dei crediti ECM, Fnovi non solo ha fornito FAD gratuita a tutti gli iscritti all’Albo ma anche riflettuto approfonditamente su ipotesi a favore dei professionisti, in particolare i liberi che sono maggiormente penalizzati.
Nel 2010 il Consiglio Nazionale Fnovi – composto dai presidenti degli Ordini provinciali – si riunisce a Firenze ad approva una DICHIARAZIONE IN MERITO AL SISTEMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA seguita nel 2017 dalla DELIBERA CN FNOVI SULLA VERIFICA IN SEDE DI ISTRUTTORIA/PROCEDIMENTO DEL DOVERE DELL'ISCRITTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Nel novembre del 2019 all’ultima riunione del Consiglio Nazionale è stato approvato un nuovo regolamento proprio finalizzato a dare evidenza e valore allo Sviluppo Professionale Continuo dei medici veterinari.
La locandina di un lontano CN citava Alan Kay “Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”: un approccio sempre ben presente in tutti i tempi nel Comitato Centrale Fnovi.
Le tempistiche sono invece un altro fattore e richiedono la conoscenza dei ruoli delle istituzioni.
Se il Ministero della salute vigila sulle Federazioni, Fnovi tutela la professione ispirandosi agli stessi principi dell’articolo 11 del Codice deontologico.
Come già comunicato da questa Federazione, l'Assemblea dei Presidenti Provinciali (Consiglio Nazionale Fnovi, 15-17 novembre 2019) ha approvato un “Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria", con l’obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità di valutazione dell’aggiornamento professionale degli iscritti. L’aggiornamento professionale è un dovere sancito dall’Articolo 10 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, a cui tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere e sul quale gli Ordini sono chiamati a vigilare, ai sensi della cd Legge Lorenzin (Legge 11 gennaio 2018, n. 3).
L’adozione di un Regolamento attuativo del suddetto articolo 10 - come quello approvato dal Consiglio Nazionale Fnovi - rientra nell’autonomia e nella potestà regolamentare che la stessa Legge Lorenzin affida agli Ordini delle professioni sanitarie e alle rispettive Federazioni. Il citato Regolamento potrà essere definitivamente adottato dalla Fnovi e dagli Ordini provinciali, e quindi divenire esecutivo, solo in seguito ad approvazione da parte del Ministero della Salute, al quale è già stato inoltrato.
In seguito la Fnovi potrà pubblicare il Regolamento rendendolo esecutivo e definirne le disposizioni operative.
1. Il Regolamento lascia del tutto impregiudicata la legislazione vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), la cui competenza è in capo al Ministero della Salute (e organismi di riferimento quali Agenas/ Commissione Ecm/ Cogeaps) (*);
2. Con questo Regolamento Fnovi intende intervenire sul vigente dovere deontologico di aggiornamento - definito nel Regolamento come Sviluppo Professionale Continuo - SPC- in tutte le sue forme ed erogazioni possibili (anche non ECM) e in tutti i settori disciplinari e specialistici della Medicina Veterinaria.
Nel fornire agli Ordini criteri per esercitare la loro precipua funzione di vigilanza e la loro potestà disciplinare (cfr. Legge Lorenzin) sull’osservanza dell’articolo 10, il Regolamento ha inteso riconoscere, valorizzare, misurare e tesaurizzare tutte le suddette forme di aggiornamento, per consentire ad ogni Medico Veterinario di far valere il proprio status formativo in tutte le sedi opportune (ad esempio fasi del procedimento disciplinare ordinistico, risvolti di responsabilità civile professionale, ecc.), compresa la valorizzazione presso terzi del proprio status formativo.
I Medici Veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento SPC, eventualmente sommarlo all’aggiornamento ECM, attraverso un portfolio informatizzato dal quale potrà anche risultare la coerenza fra l’esercizio professionale (settore, disciplina, ambito specialistico, ecc.) e il relativo ambito aggiornamento.
E’ intenzione della Fnovi riconoscere l’aggiornamento pregresso e di prevedere un regime transitorio che consenta ad erogatori di formazione veterinaria e agli stessi Medici Veterinari un congruo tempo di allineamento al Regolamento.
Con successivi provvedimenti, la Fnovi appronterà funzionalità di semplice attuazione per gli Ordini e per gli stessi iscritti.
La Fnovi auspica di avere contribuito a chiarire quanto in itinere e invita ad attenersi alle comunicazioni ufficiali della Federazione fino e in seguito all’emanazione definitiva del Regolamento.
(*) Le comunicazioni diffuse sul portale fnovi.it riguardo alla proroga del triennio formativo ECM, attengono a disposizioni Agenas/Commissione ECM/Cogeaps e non attengono al Regolamento Fnovi di cui alla presente nota.
Il Ministero della salute ha inviato a Fnovi una nota che ribadisce quanto previsto dall'Ordinanza 12 luglio 2019 concernente il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati in merito alle modalità di segnalazioni di sospetto avvelenamento.
Come noto dal 18 settembre 2019 è attivo il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali dove i medici veterinari devono registrarsi seguendo i quattro step: Inserimento dati anagrafici Upload di un documento d'identità valido Validazione della richiesta da parte dell'ente e Conferma registrazione via mail.
Successivamente il professionista potrà inserire le segnalazioni, nel rispetto delle indicazioni previste dall'Ordinanza.
La Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato per la spesa sociale, Uff. VI – Tessera sanitaria ha confermato che i medici veterinari iscritti agli albi professionali hanno tempo fino al 28 febbraio 2020 per l'inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche come previste dal Decreto del 06/06/2001 n. 289 - Min. Finanze.
Tutte le infomazioni per i soggetti obbligati all'invio sono disponibili nella sezione FAQ del portale dedicato da dove è possibile anche richiedere le credenziali di accesso che saranno inviate all'indirizzo PEC registrato nella scheda anagrafica dell'Albo Unico.
La data- diversamente da quanto stabilito per gli altri soggetti tenuti all'invio dati - trova le sue basi normative nel TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 , recante: «Proroga e definizione di termini.».
(( 3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. )
Dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022 per il quale è previsto per tutti gli operatori sanitari un obbligo pari a 150 crediti ECM da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (Fad) e anche attraverso l’autoformazione. La Commissione Nazionale ECM ha però concesso un anno di tempo in più fino (fino al 31 dicembre 2020) per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019.
Nella Delibera adottata si legge che i professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga non si applicheranno “le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario indicate al paragrafo 1.1, punti 1 e 2”. Le riduzioni citate nella delibera prevedevano uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120.
In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 avesse acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se invece al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.
La registrazione dei crediti acquisiti potrà essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S.. Sarà possibile effettuare lo spostamento dei crediti ECM conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.
Come già detto, il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S..
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