Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. comunica che nei prossimi giorni verranno resi disponibili sul mercato 3 lotti di Metacam, nel cui foglietto illustrativo, alla sezione “Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario”, non è ancora stata inserita la seguente nuova indicazione: “Il prodotto può causare irritazione agli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.”.
Il Ministero della Salute ha comunque autorizzato la commercializzazione dei seguenti lotti in virtù dell’uso consolidato del prodotto da ormai 25 anni, ma ha richiesto che i medici veterinari e gli utilizzatori venissero informati della mancanza di tale indicazione, ai fini della tutela del proprietario durante la somministrazione del prodotto.
I lotti in questione sono: C54561 Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d’India flacone da 3 ml
C58535 Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani - flacone da 10 ml
C68081 Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani - flacone da 32 ml
Il Ministero della Salute con due note separate ha fornito indicazioni in merito ai focolai di Equid Herpes Virus 1 e, facendo seguito alle richieste pervenute in merito da alcune Associazioni del settore, ha comunicato che per agnelli e capretti introdotti sul territorio nazionale e inviati presso gli impianti di macellazione appositamente designati sarà possibile derogare al limite delle 24 ore dall’arrivo al macello fino ad un massimo di 48 ore.
In merito all'di Equid Herpes Virus 1, oltre ai focolai in Lombardia, sono stati confermati altri due focolai in provincia di Bolzano (forma nervosa) e un altro in regione Lombardia (forma respiratoria) senza evidenti correlazioni epidemiologiche con l’evento di Valencia. Altri due casi sospetti sono in attesa di conferma, ma anch’essi sembrerebbero non correlati al caso spagnolo. Sulla base di quanto emerso, è presumibile supporre che l’allerta conseguente al focolaio di Valencia abbia favorito l’emersione di casi che comunemente vengono osservati ma non notificati ai Servizi veterinari.
Rispetto alla deroga delle movimentazioni da zone provenienti da zone sottoposte a restrizione per accertata presenza di Blue Tongue e alla deroga delle 24 ore, il MInistero raccomanda la verifica della validità dell’autorizzazione dei macelli di cui trattasi consultando il sistema informativo nazionale della Blue tongue e il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativamente all'obbligo di accudimento degli animali in attesa di macellazione.
La riforma normativa intrapresa dalla Commissione europea nell’ambito delle modalità di cofinanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l’effettuazione dei Piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili, prevede l’adozione Multiannual Financial Framework (MFF) da parte del Consiglio europeo e successivamente dell’implementazione del Single Market Programme Regulation (SMP) che andrà a costituire la base normativa per il co-finanziamento dei programmi futuri di sorveglianza ed eradicazione e sostituirà il vigente Regolamento (CE) 2014/652.
Il Ministero della Salute ha comunicato oggi che la Commissione ha invitato gli Stati membri all’implementazione delle attività di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili soggette ai diversi programmi in considerazione della situazione epidemiologica nazionale e dei Paesi limitrofi e attesa dell’adozione del SMP, ha trasmesso il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021 per la Peste Suina Africana.
La nota precisa che In considerazione delle difficoltà riscontrate nello scorso anno, concomitante con il primo anno di applicazione del Piano di sorveglianza nazionale per la PSA e con la pandemia Covid-19, si è stabilito di rimodulare talune attività contemplate dal Piano medesimo e di fornire documenti di indirizzo tecnico e di supporto per la programmazione e l’implementazione di alcune delle misure previste.
Il Ministero della Salute ha inviato una nota per ricordare che il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali ha, tra gli ambiti di applicazione, la verifica della corretta attuazione dei provvedimenti attesi dalla normativa in materia di benessere animale.
A seguito di audit del 2017, la Commissione europea ha recentemente impartito formale raccomandazione al Ministero della Salute sulla necessità di garantire anche l’adempimento alle previsioni dei Regolamenti affinché i risultati degli accertamenti, utili indicatori del livello di gestione degli animali vivi in allevamento, seguano tale flusso.
Le informazioni, raccolte quindi in fase di macellazione ante e post mortem, in attesa di essere valorizzate nell’ambito del sistema di monitoraggio ClassyFarm, diretto alla categorizzazione degli allevamenti anche sulla base del rispetto della normativa generale e specifica del benessere animale, dovranno essere inviati al Servizio veterinario responsabile del controllo dell’allevamento di origine per ulteriori indagini al fine di verificare il rispetto delle misure attese dalla norma in materia di protezione della specie.
Il Ministero della Salute ha inviato una nota per ricordare che dal 17 aprile saranno obbligatori gli adempimenti previsti dall'allegato 1, parte A, paragrafo 6 del DM 2 marzo 2018:l’operatore/detentore, incluso il commerciante, deve registrare in BDN le movimentazioni da e verso allevamenti o verso stabilimenti di macellazione di conigli, lepri, chiocciole, camelidi ed altri ungulati. Successivamente, dal 01 luglio 2021, gli operatori devono compilare il modello 4 in modalità informatizzata in BDN, compilazione che consentirà la registrazione automatica in BDN delle movimentazioni.
La nota precisa che i prototipi di modello 4 per le varie specie animali contemplate dal DM in oggetto sono pubblicati in specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it, dove saranno a breve consultabili anche le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato.
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