La data del 28 gennaio 2022 apre una fase di transizione: restano in vigore le disposizioni compatibili con il Reg (UE) 2019/6, ma solo fino all'emanazione dei decreti nazionali. Non più applicabili le disposizioni in contrasto il quadro giuridico europeo. Nota esplicativa del Ministero della Salute. Raccomandato lo scarico continuo delle giacenze di medicinali per gli animali da compagnia. Per l'uso in deroga valgono solo gli articoli del regolamento europeo. Ecco cosa cambia nell'immediato per il Medico Veterinario.
Il regolamento europeo 2019/6 sui medicinali veterinari è direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri da oggi 28 gennaio 2022. Tuttavia, la sua completa efficacia si avrà soltanto al termine di un periodo transitorio, durante il quale la legislazione nazionale verrà interamente adeguata al nuovo quadro giuridico europeo. Nel frattempo, alcune parti della normativa italiana, in particolare del decreto legislativo 193/2006, continuano a rimanere in vigore, salvo quelle in contrasto con il regolamento. Per fare chiarezza, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha diffuso una nota di esplicativa, con indicazioni operative da seguire nella fase transitoria che si apre oggi.
Sono aperte le candidature per ospitare l'edizione 2022 di "Tiè" - il progetto formativo ideato da Enpav per i giovani laureati in Medicina Veterinaria.
C'è tempo fino al 31 gennaio per candidarsi ad ospitare i tirocinanti del nuovo bando "Tiè" (Talenti Incontrano Eccellenze), pubblicato dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria. Possono presentare domanda sia le strutture veterinarie che i professionisti esperti in medicina veterinaria dei cavalli e animali da reddito. I soggetti accreditati affiancheranno un giovane professionista (di età inferiore ai 32 anni) in un tirocinio formativo della durata di 6 mesi, retribuito da Enpav.
Firmato il nuovo DPCM che elenca le attività esentate dall'obbligo di certificazione verde Covid-19. L'attività veterinaria è "prima necessità". Clienti e accompagnatori non sono obbligati ad accedere con green pass, nè base nè super. Esentati anche i petshop.
Nell’attuale contesto emergenziale", le attività che possono essere esentate dal possesso della certificazione verde Covid-19 sono "solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale". E' quanto si legge nel nuovo DPCM firmato oggi dal premier Mario Draghi che esplicita le cure veterinarie tra le esigenze di salute per le quali è sempre consentito l'accesso, anche senza il green pass
Dal 15 dicembre, l'obbligo di vaccinazione anti- SARS CoV-2 include la somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario.
E' esecutivo da oggi, 15 dicembre, l'obbligo di profilassi anti Covid previsto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Il provvedimento estende e modifica le norme sull'obbligo di vaccinazione (ciclo primario) introdotte il 1 aprile di quest'anno nei confronti di tutte le professioni sanitarie. L'estensione dell'obbligo riguarda la dose di richiamo vincolante, tanto quanto il ciclo vaccinale primario, per poter continuare ad esercitare la professione; le modifiche riguardano la modalià di controllo e di verifiche spostate dalla competenza delle Asl a quella degli Ordini professionali. Le norme del decreto 172/2021 si applicano per sei mesi, fino al 15 giugno 2022.
Sarà l’Ordine provinciale, pena lo scioglimento, a comunicare alla Federazione nazionale i nominativi degli iscritti inosservanti l'obbligo vaccinale anti Covid-19. Cambiano le modalità di verifica, controllo proattivo, accertamento ed eventuale sospensione dall'esercizio professionale. Prevista una circolare ministeriale. In arrivo anche un protocollo anti-contagio per i liberi professionisti che non possono vaccinarsi. Cosa cambia con il decreto legge 172/2021.
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