E’ attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio criteri e modalità attuative sull’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. Lo rende noto l'Enpav che pubblica una nota di sintesi sui contenuti già resi noti, aggiungendo anche che "fino alla pubblicazione del decreto, gli uffici dell’Ente non sono in grado di fornire ulteriori informazioni".
L'Agenzia delle Entrate ha fatto propria l'interpretazione del Decreto IVA data da un'azienda produttrice di un mangime destinato all'alimentazione per via orale di suini e bovini: al mangime in questione è applicabile l'aliquota del 4%. L'Agenzia, accogliendo la tesi della destinazione a mangime, si è limitata a correggere la collocazione merceologica nella tabella IVA.
Porta la firma della senatrice Gisella Naturale (M5S) il ddl 1902 per la regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, un settore che in Italia, esclusi i medici veterinari, conta 35.000 lavoratori, "due milioni, se consideriamo l'indotto" dichiara la senatrice. Il mondo della cinofilia "è lasciato per lo più alla buona volontà di operatori e amministratori locali"- affermae la Senatrice. "Non dovrà più essere così. Il mondo cinofilo dovrà essere gestito soprattutto da professionisti certificati, dotti della materia, che sappiano come trattare i cani anche dal punto di vista comportamentale".
I medicinali ad uso umano indicati dall'AIFA come "carenti" non possono essere prescritti in deroga dal Medico Veterinario ai sensi del Decreto Speranza. Lo prevede l'articolo 2 del decreto 14 aprile 2021 in vigore dal 21 maggio 2021.
Spetta al Medico Veterinario l'onere di consultare, prima di emettere la propria ricetta, la lista pubblicata dall'Agenzia del Farmaco: qualora vi fosse elencato il medicinale ad uso umano prescelto per l'uso in deroga, il Medico Veterinario non lo potrà prescrivere. E se il medicinale ad uso umano entra nella lista AIFA dopo essere stato prescritto, "il Medico Veterinario dovra' sospenderne la prescrizione e l'utilizzo".
L'accesso ai medicinali ad uso umano prescrivibili per curare animali non produttori di alimenti si restringe davanti al comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Speranza: la prescrizione in deroga che tenga "anche conto del costo delle cure" non è consentita nei casi di:
- un medicinale ad uso umano contenente sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana (CIA);
- sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinali veterinari;
Lo scopo è la salvaguardia delle sostanze antibiotiche considerate di ultima istanza per il trattamento di infezioni umane gravi e pericolose. Nelle premesse del decreto si ribadisce la necessità di rafforzare le politiche nazionali su un uso prudente degli antimicrobici.
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