Si ricorda che dal 1 gennaio 2020 è obbligatoria la microchippatura per i gatti di cui i cittadini della Regione Lombardia entreranno in possesso a partire da tale data. 

La normativa di riferimento è la legge regionale del 6 giugno 2019 numero 9 che con l’articolo 37 ha modificato l’articolo 105 (commi 3,4,5) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", introducendo l'obbligatorietà della identificazione e iscrizione in Anagrafe degli Animali d'Affezione dei gatti di cui si entri in possesso a far data dal 1 gennaio 2020, come codificato dalla DCR XI/522 del 28 maggio 2019. Tale disposto normativo è vigente. A seguire si riporta l'art. 105 della legge regionale 33/2009 con le modifiche introdotte. 

Art. 105

(Obblighi e divieti)

1. È vietato:

a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;

b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;

c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;

f) vendere animali a minorenni.

2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.