L'abbiamo anticipato due settimane fa e oggi pubblichiamo in allegato la nota inviata ai Ministri dell'Istruzione e dell'Università per l'ampliamento delle classi di concorso per l’insegnamento dei laureati in medicina veterinaria. “La possibilità di accedere ad un'unica classe di concorso, oltre a non considerare l’eterogeneità delle competenze acquisite dai medici veterinari nel corso del loro percorso di studi, rappresenta una limitazione la cui ratio appare poco chiara se confrontata con le altre lauree della medesima classe di concorso per le quali invece è previsto un ventaglio ben più ampio di possibilità".
"La richiesta di ampliamento delle classi di concorso riflette il principio ‘One Health’, che riconosce l’indissolubile legame tra salute umana, animale e dell’ambiente, promuovendo una stretta collaborazione della medicina umana e veterinaria nella prevenzione e tutela della salute pubblica. Nel contesto di tale approccio, sostenuto dal Ministero della Salute e da organismi internazionali quali l’Unione europea e l’OMS, il medico veterinario assumerebbe un ruolo fondamentale nel trasmettere le proprie conoscenze e competenze nell’ambito dell’insegnamento nelle scuole secondarie anche con riferimento all’igiene, prevenzione e contenimento delle malattie infettive, parassitarie e zoonosi".
Con l'occasione si segnala inoltre che nell'ambito della votazione finale sul DL Scuola alla Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno presentato dall'On. Melicchio (M5S) che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di revisionare il decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 e relative tabelle, aggiornando la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016". In particolare, si segnala che in premessa, tra i casi di incongruenze della normativa vigente elencati, vi è anche quello delle limitazioni imposte ai titolari di laurea in medicina veterinaria.
Sempre in argomento è stata inoltre presentata dall'On. Sarli (M5S) un'interrogazione a risposta in Commissione che, ricordando la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org chiede ai Ministri dell'Università e dell'Istruzione "se non ritengano di valutare, per quanto di competenza, di intraprendere tutte le iniziative, anche di tipo normativo, affinché la laurea LM-42 in medicina veterinaria possa far accedere anche a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole italiane".
La Circolare Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021 annovera i medici veterinari pubblici e libero-professionisti tra i soggetti ai quali la vaccinazione antinfluenzale verrà offerta attivamente e gratuitamente: il Dicastero della Salute ha valutato che questi esercenti una professione sanitaria - che per motivi di lavoro sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani - correrebbero un maggior rischio di complicanze nel caso contraessero l'influenza (vedi Tabella 1).
In accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la Circolare oltre a contenere informazioni sulla sorveglianza epidemiologica e virologica, fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso la vaccinazione e le misure di igiene e protezione e raccomanda l’attivazione di campagne di informazione/educazione della popolazione e degli operatori sanitari coinvolti nell'attuazione delle strategie vaccinali.
Il documento è stato redatto in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Gli Interventi Assistiti con gli Animali, indicati genericamente con il termine di “Pet Therapy”, comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio degli animali domestici. Questi ultimi possono svolgere un importante ruolo di mediatori in processi terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico ricreativi. Considerato che gli IAA si svolgono in contesti operativi differenziati (strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, maneggi, fattorie didattiche, centri cinofili ecc.), le indicazioni fornite nel documento devono essere integrate e coordinate, con le disposizioni previste a livello nazionale e locale per ogni singolo settore di attività.
Il documento non è esaustivo - precisa il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (CRN IAA) - ma, in funzione dei contesti operativi nei quali gli IAA vengono erogati, deve essere considerato ad integrazione dei Documenti Tecnici e Linee Guida pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), da INAIL e dai Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria delle singole Regioni.
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Il disegno di legge S. 867 – Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni - recentemente licenziato dalla Camera dei Deputati - esordisce con l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie: il testo infatti richiama la legge n. 3/2018, cosiddetta Legge Lorenzin, che ha riordinato gli Ordini professionali dell'area sanitaria.
Più in dettaglio, l'art. 4 di tale legge elenca le professioni sanitarie: medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica, tecnici della riabilitazione e della prevenzione. L’art. 5 elenca le professioni sociosanitarie: gli operatori socio-sanitari, gli assistenti sociali, i sociologi e gli educatori professionali. L'art. 6 e 7 disciplinano le modalità per individuare e istituire le nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, mentre l'art. 8 e 9 trattano dell'ordinamento dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi.
Tra le principali novità introdotte si prevede l’aggravamento delle pene per le lesioni gravi (da 4 a 10 anni) o gravissime (da 8 a 16 anni) procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.
Viene poi inserita tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’aver agito nei confronti di tali soggetti nei delitti commessi con violenza e minaccia. Quando ricorre l’aggravante, inoltre, è prevista la procedibilità di ufficio per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.).
Nella versione approvata a Palazzo Montecitorio non è più presente l’obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori.
Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, alle strutture presso le quali opera il personale è chiesto di prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
È stato poi istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale permanente con compiti di monitoraggio e di prevenzione dei fenomeni di violenza. La Camera dei Deputati ne ha modificato la composizione prevedendo che per la sua metà sia formato da rappresentanti donne. Ne faranno parte gli Ordini professionali e i sindacati di categoria.
Con il provvedimento è stata istituita anche la 'Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari': una iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.
Per i vertici ordinistici degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie l’approvazione del Disegno di Legge è stata accolta come un segnale forte di presa di coscienza del problema da parte della Politica e delle Istituzioni. Unanime l'auspicio di una rapida conclusione dell’iter e, soprattutto, nell’inizio di una nuova era della sanità, che consideri il diritto alla sicurezza degli operatori come intrinsecamente legato al diritto alla tutela della salute dei cittadini.
Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.
Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali.
Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.
Una sintesi dei contenuti del rapporto è pubblicata sul portale del Ministero della salute.
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