"Il recente episodio, di morte di un gatto per Encefalite da Lyssavirus del pipistrello, riportato ampiamente dalla stampa, crea allarme nei cittadini, certamente comprensibile anche se non giustificato completamente.
Abbiamo evidenza di un fatto nuovo, eccezionale, già studiato in altri paesi europei, ma per la prima volta verificatosi in Italia.
Ad oggi si tratta di un episodio circoscritto, che la rete veterinaria, forte della tradizionale collaborazione tra strutture veterinarie della libera professione e d i presidii veterinari del Servizio Sanitario Nazionale ha potuto evidenziare tempestivamente e controllare. Allo stato attuale non si evidenziano rischi per i cittadini. L'episodio richiama comunque all'attenzione alcuni aspetti di rischio nel rapporto uomo-animale, che la situazione epidemiologica favorevole aveva portato a trascurare.
Un animale malato deve essere visitato dal Medico Veterinario, un animale morsicatore deve essere segnalato ai Servizi Veterinari della USL . Si deve evitare il contatto con gli animali selvatici.
I nostri animali devono essere identificati e mantenuti sotto controllo. La rete dei Medici Veterinari della Toscana forte di oltre duemila professionisti, saprà essere a tutela anche di questa nuova emergenza.
Presidente Federazione Regionale Ordini MV della Toscana"
È stato approvato l'emendamento Boldi 5.06 recante disposizioni in materia di formazione continua in medicina. In particolare, l'emendamento – riportato in calce – prevede che i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzi per tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza Covid.
Sul tema era intervenuta anche la Commissione Nazionale ECM, che con una delibera approvata in data 10 giugno aveva chiesto al Parlamento di intervenire estendendo il riconoscimento dei 50 crediti ECM a tutte le professioni sanitarie riconosciute dalla legge Lorenzin e coinvolte nella lotta al Covid-19.
Ora occorrerà vedere come prosegue l'iter.
---
Emendamento 5.06
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Destinatario di questo documento è il personale dei Dipartimenti/Facoltà Universitari di Medicina Veterinaria italiani che lavora negli ospedali, laboratori e sale settorie coinvolto, a vario titolo e ruolo, nelle attività didattica, assistenziale e di ricerca; nello specifico si fa riferimento a medici veterinari, docenti e lavoratori, compresi quelli equiparati, intendendo per quest’ultimi gli allievi universitari: studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, assegnisti ed i soggetti ad essi equiparati.
Il rapporto fornisce utili informazioni e raccomandazioni anche a tutti gli operatori che si occupano della cura e gestione degli animali da compagnia e da reddito
La circolazione pandemica di SARS-CoV-2 è legata alla trasmissione da uomo a uomo. Tuttavia, alcune recenti evidenze, sia di natura osservazionale che sperimentale, hanno posto all’attenzione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, il tema della suscettibilità degli animali a SARS-CoV-2.
È stato infatti riportato che, occasionalmente, il virus può trasmettersi dall’uomo agli animali e probabilmente anche da animali a uomo. Il presente rapporto fornisce informazioni e raccomandazioni per medici veterinari, docenti, ricercatori e lavoratori, compresi quelli equiparati, delle strutture veterinarie universitarie italiane, quali ospedali didattici, laboratori e sale settorie, che a vario titolo e ruolo sono coinvolti nelle attività didattica, assistenziale e di ricerca.
Allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha istituito - a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro - un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22) e, dall’altro, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).
La notizia pubblicata su Fisco on line dell'Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che si tratta di un bonus per scoraggiare l’uso del contante, credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.
La misura, prevista all'articolo 22 del decreto legge 124/2019 è di incentivare strumenti di pagamento diversi da monete e banconote, in assenza di sanzioni per chi non si è dotato di POS.
Venerdì 19 giugno i deputati europei hanno deciso di istituire una commissione d'inchiesta per indagare sulle presunte violazioni delle norme UE sul benessere degli animali durante il trasporto.
La nuova commissione d'inchiesta, istituita con 605 voti favorevoli, 53 contrari e 31 astensioni, indagherà sulle presunte violazioni nell'applicazione del diritto comunitario relative alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE, per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima.
Nella decisione adottata si specifica che la nuova commissione si concentrerà sull'attuazione delle norme UE da parte degli Stati membri e della Commissione UE.
La nuova commissione esaminerà la presunta incapacità della Commissione UE di agire sulla base delle prove di gravi e sistematiche violazioni delle norme UE quando si spostano animali vivi all’interno dell'UE e verso paesi terzi. Indagherà su una sospetta mancanza di attuazione e applicazione delle disposizioni dell'UE durante il trasporto quali lo spazio per gli animali, l’abbeveraggio, l’alimentazione e lettiera, le temperature e il sistema di ventilazione.
Palazzo Trecchi, primo piano
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona CR
info@ordinevetcremona.it
0372.808720
0372.457091
Lunedì / Venerdi dalle 08.30 alle 12.30
Sabato e Domenica chiuso