Il Ministero della salute ha diffuso le informazioni operative per gli Enti selezionatori autorizzati in applicazione del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021 e in vigore dal 10 gennaio 2022.
Dal 10 gennaio 2022 le eventuali attività di identificazione e registrazione degli equini, inclusa l’emissione degli SLID, non conformi al decreto devono essere considerate nulle e prive di effetto. L’annullamento e il ritiro degli SLID hanno il fine di evitare possibili esposizioni degli operatori a misure correttive e sanzioni
Fonte: FNOVI
Documento:
Istruzioni soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini-genn 22.pdf
Riportiamo alcune precisazioni arrivate da FNOVI in merito alle procedure operative di controllo Certificazione Verde COVID 19.
Non cambia nulla rispetto l'accesso alle strutture veterinarie se non, a titolo di esempio e in un elencazione che non vuole essere di per sé completa e tassativa, relativamente all’obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID 19 per i dipendenti, consulenti, collaboratori e di tutti coloro che in qualche modo intrattengono rapporti di lavoro con la struttura stessa.
L'obbligo di verifica può essere effettuato a campione. E' vietato qualsiasi riferimento nominativo dei soggetti controllati e la relativa conservazione di copia del c.d. QR Code.
Previste sanzioni sia per il lavoratore/consulente/collaboratore sprovvisto di Green Pass che sanzioni per il datore di lavoro/titolare della struttura che omette il controllo.
Non potendosi prevedere una soluzione uguale per tutti, tutte le strutture medico sanitarie devono concordare con il proprio RSPP la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Disponibile l’area FAQ sul portale del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministi
Il gruppo di lavoro della Commissione ECM-CPD nel 2019/2020 si è occupato di approfondire il mandato regionale relativo al Miglioramento dell’offerta formativa di Regione Lombardia e di accessibilità alla formazione delle professioni sanitarie.
Al termine dei lavori ha predisposto il VADEMECUM ECM-Istruzioni per il Professionista Sanitario in ambito di formazione continua in medicina che è stato pubblicato sul sito di PoliS Lombardia.
Il documento si propone di fornire al professionista sanitario una guida teorico-pratica per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal sistema ECM, illustrando dettagliatamente le modalità di acquisizione e di registrazione dei crediti ECM.
Il Ministero della salute informa di aver attivato una nuova pagina con tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’implementazione del Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari.
Dalla pagina gli utenti possono essere reindirizzati alle rilevanti pagine dei siti della Commissione europea, dell’Agenzia Europea dei Medicinali - EMA e del CMDv, dove è possibile visualizzare i documenti in consultazione pubblica e dove sono rese disponibili le informazioni per trasmettere gli eventuali commenti.
Il Ministero della Salute ha diffuso una nota per ricordare che il decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 193 e s.m.i., all’art. 68, comma 1, lettera b) prevede, tra gli obblighi per il titolare dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, la conservazione della documentazione ufficiale dettagliata riferita ad ogni transazione in entrata o in uscita che riporti almento le seguenti informazioni: 1) data della transazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione e data di scadenza; 4) quantita' ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.
Anche nel regolamento (UE) 2019/6, che si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, all’art. 101, paragrafo 7, l’obbligo relativo al numero di lotto è mantenuto. Obbligo che si deve intendere assolto mediante la registrazione nei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero.
Considerando che il sistema consente già la trasmissione di tale dato, se ne raccomanda vivamente il suo inserimento in questa fase transitoria.
Attraverso l’alimentazione obbligatoria della Banca Dati Centrale da parte dei soggetti responsabili, così come definiti dal decreto ministeriale di istituzione del sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi (DM 8 febbario 2019), tali informazioni sono ad oggi acquisite automaticamente.
L’unica eccezione è, allo stato attuale, rappresentata dall’invio del numero di lotto da parte dei distributori all’ingrosso. Ciò in analogia alle specifiche di trasmissione già utilizzate per i medicinali a uso umano. Infatti, come è riportato nelle “Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file alla Banca Dati Centrale (versione 5.6), il “Lotto di produzione del medicinale” (lot) e la “Data scadenza del medicinale” (d_scad) sono informazioni non obbligatorie per i grossisti che, comunque, possono trasmetterle.
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