Circolare FNOVI 8/2022
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) - Obbligo vaccinale personale sanitario - Indicazioni operative
Art. 8 del decreto ha ulteriormente modificato l’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., spostando al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
L’art. 8 del decreto interviene in particolate sul terzo periodo del comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., aggiungendo che “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Questa rilevante modifica riguarda la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo.
Leggi la circoalre: Circolare 8 Decreto Legge 24 marzo 2022
Il consenso informato ha una valenza fondamentale sia del punto di vista giuridico che deontologico. Diamo per scontata l’affermazione secondo cui il consenso informato rappresenta il presupposto della legittimità di ogni atto medico.
Il consenso informato o più correttamente "l’informazione al consenso” è la procedura che trasforma la relazione clinica da atto di fiducia ad atto partecipato, va considerato come processo decisionale di scelte informate e consapevoli del professionista.
Vi sono due forme di consenso: implicito quando la volontà del cliente è chiara dalla sua richiesta e volontà come ad esempio una visita o una vaccinazione;
esplicito quando al cliente viene chiesta l’accettazione di un percorso diagnostico terapeutico.
Stabilire a priori un modulo di consenso informato è difficile perché dove essere costruito sul singolo caso. Il consenso deve rispettare alcuni requisiti fondamentali ed essere:
Personalizzato: relativo a quel caso e a quell’animale
Comprensibile: utilizzo gi termini anche non strettamente medici
Veritiero
Obiettivo: scevro da convincimenti soggettivi
Esaustivo: con esposizione delle diverse opzioni d’intervento diagnostico terapeutico
Non imposto: non deve essere un modulo fatto firmare come atto solo formale.
Esistono tre momenti fondamentali, in successione logica e cronologica:
Comunicazione al cliente delle informazioni di rilevanza diagnostica e terapeutica che giustificano l’atto medico proposto
Assicurazione che il cliente abbia compreso tutte le informazioni ricevute
La presa d’atto della scelta del cliente.
È inoltre necessario fare un distinguo tra procedure elettive e le procedure in urgenza/emergenza
Un intervento chirurgico è detto elettivo, quando è:
Deciso dal MV e dal cliente
Effettuato in situazioni non di urgenza
Programmabile e differibile (patologie non immediatamente pericolose per la vita o per la funzione di un organo).
Emergenza: quando sono compromessi i parametri vitali e occorrono interventi immediati per garantire la sopravvivenza del paziente.
Urgenza: quando occorre un intervento pronto, ma non immediato ovvero dilazionabile nel tempo.
La distinzione, dunque, risiede nei tempi di intervento ore, per quanto riguarda l'urgenza, minuti, per quanto riguarda l'emergenza e, ovviamente, presuppone una valutazione del medico veterinario.
Consenso
Informare e acquisire un consenso valido nelle situazioni cliniche di urgenza ed emergenza, è una pratica complessa per almeno due distinti fattori: la ristrettezza del tempo disponibile e l’esigenza clinica di provvedere con rapidità all’impostazione delle cure necessarie.
Le basi normative derivano dall’articolo 54 C.P. (“Stato di necessità”) secondo cui il medico è tenuto ad intervenire anche senza l’acquisizione del consenso se la persona non è in grado di esprimere la propria volontà rispetto a prestazioni sanitarie ritenute indifferibili, in tal caso il medico potrà compiere esclusivamente gli atti necessari e non differibili, documentando la sussistenza delle condizioni di pericolo che li hanno giustificati.
Superato lo stato di necessità, per le successive prestazioni sanitarie, occorre acquisire il consenso informato.
E’ importante tenere presente che il consenso informato rientra nelle necessarie attività di comunicazione con il cliente. Non si tratta di dire “sì o no” in fondo a un modulo, ma di instaurare una relazione che consente di condividere realmente tutte le informazioni sulla situazione relativa al paziente. Una efficace comunicazione migliora la qualità della relazione e previene possibili successivi contenziosi, divenendo così una forma di tutela del cliente, del paziente e del medico veterinario.
Il rapporto fiduciario, alla base del rapporto di cura, si estrinseca dalla compresenza di tre qualità fondamentali del medico veterinario: la preparazione tecnico-scientifica, le doti umane-empatiche (gentilezza, disponibilità a rispondere alle domande, ad accogliere dubbi, richieste, emozioni) e alle sue capacità comunicative.
Le polizze possono risarcire, ma non prevenire né sanare il contenzioso con il cliente. Avere una copertura per i risarcimenti non ci esime da un processo di ‘autoassicurazione’.
Quindi non solo competenze clinica e non solo polizza: “la pratica di una delega totale al sistema assicurativo nella gestione dell’intero contenzioso” può far “perdere elementi di conoscenza, di valutazione e credibilità verso pazienti e operatori“. La conclusione è che polizza e deontologia vanno usati insieme come strumenti tipici della professione. Il Medico Veterinario farà senz’altro bene ad assicurarsi ma anche ad autoassicurarsi, esercitando la professione responsabilmente in scienza e coscienza, con dignità e decoro.
Quella del medico veterinario non è una semplice professione, è una missione che va al di là del lavoro. Parte da questo presupposto la nuova iniziativa della FNOVI lanciata ai suoi iscritti: raccontare la propria professione e quanto essa possa arricchire la comunità in cui si vive nel tempo di una story instagram.
L’invito è rivolto a tutti i medici veterinari.
Per partecipare è sufficiente girare un video orizzontale di 15 secondi ritraendo un momento importante per il singolo o per la sua professione e inviarlo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Le VET STORIES saranno poi condivise sui canali istituzionali della Federazione e presentate ufficialmente al Consiglio Nazionale della FNOVI dell’8-9-10 aprile 2022.
GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/AzeeeFE7SzY
Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19.
L'attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione attraverso gli stessi canali attualmente utilizzati per ottenere il Green Pass.
La APP verificaC19 è già predisposta per il loro riconoscimento in piena sicurezza.
Si tutela in questo modo il diritto alla privacy dei cittadini esenti e si rendono più rapide le operazioni di verifica. Hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita. La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.
Fonte Ministero
Rispetto al passato si consente ai Direttori Sanitari di potere rimanere iscritti al proprio Ordine di appartenenza
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 dicembre 2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 che entrerà in vigore il prossimo primo di febbraio.
Tra le previsioni è presente la modifica all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla pubblicità sanitaria, che va a cambiare alcune regole sostanziali che riguardano i Direttori Sanitari.
Con tale modifica si sancisce la variazione del secondo periodo disponendo che “Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all’incarico”.
Rispetto al passato si consente ai Direttori Sanitari di potere rimanere iscritti al proprio Ordine di appartenenza introducendo al contempo l’obbligo di comunicare la loro nomina ed ogni successiva variazione all’Ordine ove la struttura sanitaria ha sede. Quest’ultimo Ordine assume infatti il potere disciplinare limitatamente alle funzioni legate al ruolo del Direttore Sanitario.
Agli Ordini è stata inviata una circolare, disponibile anche nella sezione dedicata del portale
Palazzo Trecchi, primo piano
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona CR
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0372.808720
0372.457091
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