Sulla piattaforma ProfConServizi sono aperte da oggi le iscrizioni al nuovo ciclo di 5 incontri dedicato alle “Strutture veterinarie a norma”.

Per il Medico Veterinario impegnato nella cura degli animali da compagnia la cultura organizzativa è un’esigenza imprescindibile perché l’evoluzione e la complessità del lavoro richiede una formazione specifica e un costante aggiornamento, anche sugli adempimenti e requisiti delle strutture e sulle competenze di chi ci opera.

Fonte Fnovi 

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Si è conclusa il 30 aprile l’Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav con l’elezione dei nuovi Organi che saranno in carica dal 2022 al 2027.

Nel corso dei giorni 29 e 30 aprile i Delegati hanno approvato anche il Bilancio di Esercizio del 2021. Alla Presidenza dell’Enpav è stato eletto per il prossimo quinquennio Tullio Scotti, affiancato alla Vicepresidenza da Oscar Enrico Gandola. Nella squadra del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti Gianni Mancuso, Giuseppe Cascio, Marina Carla Gridelli e Marco della Torre per la componente della veterinaria libero professionale.

Fonte FNOVI

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Daniela Mulas, vicepresidente Fnovi, è componente dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie la cui riunione di insediamento si è svolta lo scorso 11 marzo.
Tra i compiti dell’Osservatorio c’è il monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni delle professioniste e dei professionisti e per raccogliere i dati è attivo da oggi e fino al 30 giugno un questionario dedicato ai medici veterinari.
Il questionario “Violenza contro i medici veterinari” è completamente anonimo ed articolato per inquadrare gli episodi di violenza, i contesti in cui si sono verificati e per delineare la condizione personale in cui i medici veterinari si trovano a esercitare.
Per compilare il questionario è richiesto l'accesso nell’Area personale del portale fnovi.
 

Per invitare tutti i colleghi a compilare il questionario considerata l’importanza della tematica, e li ringraziamo fin d’ora per la collaborazione, ​il  link personalizzato è stato inviato a tutti gli Iscritti all’indirizzo di e-mail registrato nella scheda anagrafica dell’Albo Unico.

Fonte Fnovi 

In particolare, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulle seguenti questioni:

1. Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo Con riferimento all’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i sanitari
sono inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.

2. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 I sanitari mai vaccinati, che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, sono inadempienti all’obbligo vaccinale qualora non effettuino la vaccinazione alla prima data utile (90 giorni) come indicata nelle circolari ministeriali.

3. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino il sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la seconda dose alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari ministeriali. Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.

4. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento
del ciclo primario
Anche i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario sono considerati inadempimenti qualora non assolvano all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Circolare FNOVI

Nota Ufficio Ministero

CIRCOLARE FNOVI - DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Informativa

Le novità introdotte con il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) pubblicato nella GU del 21 marzo 2022, ed in particolare dall'Articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini), prevedono che a decorrere dallo scorso 22 marzo e fino al 4 marzo del 2023 "in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, "forniscono alle regioni e alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo".

Nella espressa volontà di deroga trovano risposta tutte le questioni poste circa la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini conoscenza della lingua italiana nonché della normativa nazionale, ecc. e resteranno in vigore tutte le disposizioni nazionali che disciplinano lo svolgimento della professione di medico veterinario, non ultima la raccomandazione/previsione che venga assolto l'obbligo vaccinale. A questo proposito si ricorda che il provvedimento emanato non prevede espressamente l'iscrizione all'Albo professionale italiano e non risulta pertanto affidato agli organismi ordinistici il compito di 'vigilare' sullo svolgimento dell'attività professionale dei professionisti ucraini. Ne consegue che i controlli saranno in carico alle ASL. Sono in corso verifiche per accertare se questi colleghi stranieri saranno autorizzati alla prescrizione di medicinali veterinari tramite REV.