Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il 2 agosto il decreto che istituisce e regolamenta l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Il decreto attua uno dei punti più significativi della legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 

Il decreto, che ha recepito le osservazioni delle federazioni degli Ordini - articolo 30giorni in argomento - 
è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati potranno presentare l’istanza di iscrizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il modulo per l’istanza di iscrizione e le Informazioni sulla procedura saranno disponibili sul portale istituzionale del Ministero della salute successivamente alla pubblicazione in Gazzetta del decreto .

Leggi l'articolo completo

A due anni e mezzo dalla sua nascita, il DDL Concorrenza è legge. Il provvedimento che interessa assicurazioni, mercato dell'energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie, ha infatti incassato la fiducia chiesta dal governo nell'Aula del Senato (dove il testo è arrivato in quarta lettura), con 146 sì, 113 no e nessun astenuto. Il disco verde è avvenuto sul testo tornato con modifiche dalla Camera, è dunque definitivo.
Le ultime novità approvate riguardano vari capitoli. Per le professioni regolamentate è previsto, in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale).

È stato introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti a Ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
È stato affrontato l’esercizio dell'attività odontoiatrica. Si prevede innanzitutto che esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è inoltre consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Sono stati soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
È stato fissato il tetto per l'ingresso delle società di capitali indicato in non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.
È previsto  che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Il ddl concorrenza, emanato dal governo Renzi, è all'esame del Parlamento da ottobre del 2015: è stato esaminato e approvato prima dalla Camera, poi esaminato e approvato dal Senato, dunque nuovamente trasmesso alla Camera che lo ha ulteriormente modificato. Il testo approvato in via definitiva il 2 agosto dall'Assemblea di palazzo Madama è atteso sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore. 

Leggi l'articolo completo

La FNOVI ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Paolo Gentiloni, lamentando che l’eccessivo costo dei farmaci veterinari suscita da sempre proteste e indignazione, ma non trova riscontro. La determinazione dei prezzi è lasciata al mercato, senza alcun intervento della politica. La conseguenza è che i farmaci veterinari salva vita costano anche 10 volte più di quelli per uso umano, pur essendo di fatto uguali. E per molti proprietari di animali diventa difficoltoso o impossibile acquistarli.
Al Capo di Governo la Federazione ha chiesto “di attivare una linea di azione e di ascolto delle sollecitazioni che giungono dalla professione veterinaria, nonché da tutti gli altri soggetti che sono portavoce dei proprietari, che non possono soccombere di fronte ad una decisione univoca di una azienda di produzione e distribuzione dei farmaci ad uso veterinario”.
È questa la risposta alla comunicazione diramata lo scorso 31 luglio 2017 dalla Dechra Srl che ha informato della ritornata disponibilità, a partire da martedì 1 Agosto 2017, del farmaco veterinario SOLIPHEN 60 mg (fenobarbitale).

Leggi l'articolo completo

Le Direzioni ministeriali della Sanità Animale e della Sicurezza alimentare hanno diffuso una circolare che spiega come applicare le nuove norme europee sulle proteine animali destinate all'alimentazione di animali da allevamento. La circolare in commento, che fa seguito a quella del 5 maggio u.s. (nota 11399), informa delle modifiche apportate agli allegati I e IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e degli allegati X, XIV e XV del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali destinate all’alimentazione di animali d’allevamento.

Leggi l'articolo completo

È stato “eliminato ogni residuo dubbio: la ‘scissione dei pagamenti’ si applica anche agli Ordini professionali che, quali soggetti destinatari dell’istituto in commento, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo IVA, dovranno versare direttamente all’Erario l’imposta che sarà loro addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione”.

Questo è quanto si legge nella Circolare n. 3/2017 che il Presidente Penocchio ha diramato in argomento illustrando ai vertici degli organismi ordinistici le novità introdotte dal DM del 13 luglio 2017 di modifica dell’articolo 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015 in materia di individuazione delle pubbliche amministrazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
Eliminato il riferimento all’elenco delle PA inserite nel ‘conto economico consolidato’, pubblicato dall’Istat, la ‘scissione dei pagamenti’ si applica alle stesse amministrazioni con le quali vige l’obbligo della fatturazione elettronica.

La Circolare, oltre a veicolare un facsimile di lettera informativa da inviare ai fornitori di beni e servizi degli Ordini, fornisce inoltre utili informazioni a proposito del versamento dell'IVA da parte dell’Ordine che - al pari di quello che al momento accade per la ritenuta d’acconto - dovrà avvenire tramite modello F24.
Nella Circolare “si sottolinea che, al fine di permettere l'adeguamento dei sistemi informativi e contabili, le Pubbliche Amministrazioni interessate, e di conseguenza gli Ordini Provinciali, (per le operazioni per le quali l'Iva è divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2017), accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento di imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017”.

Leggi l'articolo completo