Sono state da poco riaperte le selezioni per l’iscrizione all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori AGENAS e con una nota a sua firma il Presidente FNOVI, Gaetano Penocchio, ha chiesto al Presidente dell’Agenzia Nazionale per il Servizi Sanitari Regionali di ricomprendere anche la laurea in Medicina Veterinaria tra quelle riconducibili nell’Area 4: “Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale”, alle lettere a) e b).
Penocchio ha stigmatizzato che l’omissione in cui si è incorsi nella stesura del nuovo Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichiappare idonea a realizzare un ingiustificata esclusione di un profilo professionale le cui peculiarità appaiono invece più che riconducibili alle finalità della selezione in atto”.

Da quest’anno l’Albo AGENAS si articola in aree, descritte nell’Allegato n. 1 del Regolamento, ed è possibile candidarsi fino ad un massimo di 3:
•Area 1: “Economico-Giuridico”,
•Area 2: “Tecnico - Informatica”,
•Area 3: “Comunicazione”,
•Area 4: “Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale”,
•Area 5: “Ricerca e dei Rapporti Internazionali”,
•Area 6: “Trasparenza ed Integrità dei Servizi Sanitari”,
•Area 7: “Formazione manageriale”.
Le domande di iscrizione possono essere compilate a partire dal giorno 20 marzo 2018. Il termine perentorio per completare l’iter amministrativo per la valida presentazione della domanda è fissato alle ore 18.00 del 30 aprile 2018.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 è stato nominato il nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che resterà in carico per quattro anni. Alla presidenza del Comitato è stato nominato il Prof. Lorenzo d’Avack, che sarà coadiuvato dai Vicepresidenti dott. Riccardo Di Segni, Prof.ssa Mariapia Garavaglia e Prof.ssa Laura Palazzani.
Il Comitato è composto da 26 membri, scelti dalla Presidenza del Consiglio in considerazione della loro professionalità ed esperienza. 

E’ stata, così, costituita, come già nel passato, una équipe interdisciplinare di alto valore scientifico, composta da filosofi morali, bioeticisti, giuristi, medici, sociologi e scienziati.
Fanno, altresì, parte del Comitato come membri consultivi: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.
Il Presidente ricorda che fra i compiti del Comitato vi è soprattutto quello di formulare pareri ed indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi al fine di affrontare i problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire della scienza e con la comparsa di nuove possibili applicazioni di interesse clinico. Quanto sopra, avendo sempre riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, della dignità della persona e dei valori così come espressi nella Carta costituzionale e nelle Sedi internazionali con le quali l’Italia collabora.

La composizione del nuovo CNB e comunicato stampa 

Dopo un’istruttoria durata più di un anno è arrivata in porto la convenzione quadro tra Inps e AdEPP che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito anche ai professionisti iscritti alle Casse con pezzi di contribuzioni versate su diverse gestioni Inps.
Il cumulo pensione professionisti parte dunque per gli iscritti ai seguenti enti previdenziali: Cassa Notariato, Cassa Forense, Inarcassa (architetti e ingegneri), CNPADC (commercialisti), ENPAV (veterinari), ENPACL (consulenti del lavoro), ENPAF (farmacisti), ENPAP (psicologi), ENPAPI (infermieri), INPGI (giornalisti), ENASARCO (agenti di commercio), ENPAIA (impiegati dell’agricoltura), EPAP (attuari, agronomi, chimici, geologi), ONAOSI (assistenza orfani sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI (periti industriali), Cassa geometri, Cassa ragionieri.
Ora dovranno seguire le adesioni singole delle Casse raccolte dall’Adepp, un passaggio che non dovrebbe arrivare più tardi di un paio di settimane, un intervallo che servirà a Inps per rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle prestazioni.

Il testo che è stato sottoscritto (21 articoli in tutto) definisce i passaggi della complessa procedura che parte dall’acquisizione delle domande alle validazioni dei periodi assicurativi, la creazione della provvista complessiva derivante dal calcolo delle quote di pensione di pertinenza Inps o della Casse, fino alle modalità di pagamento.
Il documento chiarisce che può chiedere il cumulo gratuito il professionista non ancora pensionato, anche se ha maturato i requisiti della pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo; che il cumulo dovrà avere ad oggetto per intero tutti i periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte nel cumulo (non è ammesso, in altri termini, il cumulo parziale); l’ente istruttore, incaricato di avviare la pratica, è quello di ultima iscrizione mentre l'Inps sarà sempre l’ente pagatore (anche se il soggetto non ha contributi Inps). Nel testo si esplicita che l’Ente pagatore erogherà la prestazione pensionistica con le stesse modalità, procedure e periodicità di qualsiasi altro trattamento e che con una procedura automatizzata verranno comunicate eventuali variazioni dell’importo dell’assegno all’Ente che ha istruito la pratica; sarà l’Inps a darne notizia al soggetto interessato.
Sulla creazione della provvista, cioè sulle risorse economiche che le Casse dovranno mettere a disposizione affinché l'Inps proceda al pagamento della quota dell'assegno di competenza delle Casse, sono state accolte le richieste degli Enti Privati che volevano monitorare la quantificazione degli importi da accantonare. In particolare è stata prevista la possibilità per le Casse di effettuare dei controlli formali sull'importo messo in pagamento dall'Inps entro i successivi tre mesi dalla liquidazione della pensione e nell’ipotesi vengano riscontrati errori sull'importo da mettere in pagamento scatteranno i conguagli.
L'intesa sulla convenzione non sblocca tuttavia ancora i pagamenti delle pensioni dei professionisti. Occorre ora che ogni Cassa sottoscriva la convenzione con l’Inps.
Finalmente - ha dichiarato Gianni Mancuso, Presidente ENPAV - dopo oltre un anno di attesa, prima per la Circolare Inps - uscita solo a settembre dello scorso anno - e ora per la Convenzione INPS/CASSE sulle modalità operative, potrà trovare piena attuazione un diritto introdotto da una legge. Nel frattempo si sono create anche situazioni difficili per colleghi veterinari che avendo esercitato legittimamente il diritto al cumulo pensionistico, si sono trovati ad essere privi di stipendio e di pensione, come fossero degli esodati. Con questa legge si è posta fine ad asimmetrie tra sistemi previdenziali e tra lavoratori con carriere mobili. Fenomeno quest’ultimo che non potrà che aumentare in futuro vista l’instabilità del mercato del lavoro”.
La causa principale di questa lunga attesa è ascrivibile in particolare alla difficoltà di regolamentare la pensione di vecchiaia in cumulo, definita prestazione a formazione progressiva, con tutta una serie di problematiche gestionali e di diritto, visto che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia non coincidono tra i diversi sistemi previdenziali coinvolti nel cumulo. Ora saranno le Casse ad andare singolarmente alla firma della Convenzione con INPS, mentre invece entro una decina di giorni sarà rilasciata da INPS la piattaforma procedurale.
Sul sito ENPAV è intanto disponibile la modulistica (www.enpav.it), scaricabile nella specifica sezione dell’area Prestazioni.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Approvata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre la legge che porta il nome del Ministro della Salute (ma che nei lunghi anni di esame parlamentare ha subito molte modifiche e integrazioni) è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale (LEGGE  11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute).
Per quanto la Legge sia in Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio), per la sua completa attuazione si dovranno emanare numerosi decreti attuativi.

Tra le norme di interesse, l'articolo 4, capo I interviene sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. Nel dettaglio il comma 1 del primo articolo si occupa della costituzione degli ordini; il 2 prevede che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione. Il comma 3 definisce Ordini e Federazioni. L'articolo 2 si occupa degli organi (presidente, consiglio direttivo, commissione di albo, per quelle con più professioni, e il collegio dei revisori), il 3 dei compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo, mentre l'articolo 4 disciplina i casi di scioglimento. Il capo II detta norme in materia di albi professionali, mentre il III interviene sulle federazioni nazionali. 
Sempre sul tema, il testo (comma 3 dell'articolo 4) stabilisce che gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità (comma 2, art. 4); il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5. Quest'ultimo rimanda la disciplina dettagliata della normativa relativa a Ordini e Federazioni, a uno o più regolamenti del ministero della Salute da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del dicastero. Oltre al limite dei mandati, il regolamento dovrà dettagliare le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, comprese le commissioni di albo, e il regime delle incompatibilità. In via transitoria (art. 4, comma 7), fino all’entrata in vigore di regolamenti e statuti, vigeranno le norme del DPR n. 221 del 1950 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali. 
Il provvedimento inoltre delega il governo ad adottare entro 12 mesi uno o più dlgs per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. 
L'articolo 11 modifica la legge sulle professioni sanitarie (24/2017) precisando tra l'altro le norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa degli esercenti una professione sanitaria; e inserendo tra le funzioni del Fondo di garanzia quella di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale. 
L'articolo 12 riguarda invece il reato di esercizio abusivo di una professione.

Con soddisfazione leggiamo in GU il decreto che completa il sistema di reti di epidemio-sorveglianza e istituisce la figura del veterinario aziendale”.
Così ha commentato Gaetano Penocchio, Presidente FNOVI, il quale ha aggiunto: “Saranno messi in rete e in dialogo tutte le parti della veterinaria pubblica e privata, per la prima volta connesse in un sistema debitore di molte fonti normative europee, che sarà unico in Europa. Il nostro Paese è stato in grado di coniugare produzioni e salute su basi tecnologicamente avanzate, sfruttando sistemi informativi e le banche dati digitali dalle anagrafi zootecniche e del medicinale veterinario.
La FNOVI, a cui è demandata la tenuta dell’elenco speciale dei veterinari aziendali, non si limiterà a registrare nominativi, ma sovrintenderà allo sviluppo di nuove prerogative, responsabilità e valorizzazioni del medico veterinario presso gli OSA e fino al consumatore finale
”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI