Bocciatura dell'Antitrust per la legge Lorenzin, in particolare per la parte riguardante l'istituzione di nuovi Ordini ed Albi professionali. Non passano l'esame anche il Decreto fiscale e la legge di Bilancio che "hanno comportato una battuta d'arresto in tema di concorrenza". In particolare, come già per altro segnalato lo scorso novembre, l'Autorità critica l'introduzione della misura dell'equo compenso.
Questi i principali temi di intervento in ambito sanitario contenuti nella relazione annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presentata lo scorso 12 luglio dal presidente Giovanni Pitruzzella presso la sala Koch del Senato.

Quanto alla legge Lorenzin, in tema di professioni sanitarie: "L'Autorità osserva con preoccupazione l’ampliamento del numero degli ordini professionali in materia sanitaria previsto dalla c.d. Legge Lorenzin, approvata in limine appena prima della chiusura della legislatura. La legge, che ha avuto un lungo iter parlamentare (oltre cinque anni), interviene su un’ampia serie di materie nel settore sanitario, tra cui, per quanto riguarda gli aspetti di maggiore rilevanza concorrenziale, la riforma degli Ordini professionali sanitari esistenti e l’istituzione di nuovi Ordini. Agli Ordini, già esistenti, dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si aggiungono, infatti, gli Ordini delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (art. 4)".
"Contestualmente, viene ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini trasformando gli attuali 'Collegi' delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in 'Ordini' delle medesime professioni e relative Federazioni nazionali. Viene, inoltre, introdotta l’area delle professioni sociosanitarie, che va a ricomprendere i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario (Oss), assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Di rilievo - prosegue la relazione - appare l’introduzione di una procedura aperta per il riconoscimento di nuove professioni: si prevede, infatti, la possibilità di individuare nuove professioni sanitarie, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, con procedura a carico del Ministero della Salute".
"A fronte di tale riforma, l’Autorità coglie l’occasione per ricordare che in passato è intervenuta più volte proprio in materia di professioni sanitarie, delineando un orientamento specifico nell’ambito di quello generale sulle professioni. In particolare, nei citati interventi di segnalazione, è stata evidenziata la non opportunità di costituire nuovi Ordini professionali e nuovi albi per le professioni sanitarie non mediche se non in casi eccezionali atteso che, sotto il profilo della qualificazione professionale, le esigenze di tutela del consumatore possono essere soddisfatte con la previsione di un apposito percorso formativo di livello universitario obbligatorio, peraltro già previsto dal nostro ordinamento per quasi tutte le professioni citate".
L’Agcm ha manifestato, inoltre, una certa preoccupazione anche in relazione al Decreto fiscale e alla legge di Bilancio che, per molti aspetti, “segnano su più fronti un netto arretramento − e in alcuni casi una vera e propria restaurazione − rispetto alle seppur parziali aperture pro-concorrenziali introdotte dalla legge Concorrenza”.
In particolare, l’Autorità - come già segnalato lo scorso novembre - ritiene che l’introduzione dell’equo compenso per le prestazioni professionali rischia di compromettere la portata pro-concorrenziale determinata dalla possibilità di esercitare alcune attività − dagli avvocati ai farmacisti − in forma societaria che consente di ampliare “la concorrenza tra professionisti a beneficio dei fruitori del mercato, sia in termini di aumento delle possibilità di scelta, che di costo del servizi”.
Ad avviso del Garante, infatti, l’equo compenso avrebbe reintrodotto, di fatto, un regime tariffario per i servizi professionali e “la fissazione di tariffe professionali fisse e minime costituisce una grave restrizione della concorrenza, in quanto impedisce ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione”. Sotto il profilo concorrenziale, il Decreto fiscale e la legge di Bilancio hanno comportato una battuta d’arresto.

(Fonte: www.quotidianosanita.it)

L’ufficio Fnovi, nonostante il disservizio sulle linee telefoniche, sta concretamente collaborando con il Ministero della Salute e i tecnici informatici dell’IZS di Teramo nella risoluzione di problemi segnalati da iscritti, Ordini e ASL nel sistema ricetta elettronica. Alcune criticità relative ai messaggi di errore sono state superate correggendo le informazioni. In particolare in caso l’indirizzo email digitato nel momento della richiesta di account non risultasse associato al CF il professionista dovrà contattare l’Ordine di iscrizione, non Fnovi. Si suggerisce anche di vuotare la cache in caso di ripetizione della richiesta, qualora non fosse andata a buon fine. 

Altra precisazione utile per accedere all’ambiente demo che consente di simulare l’emissione della ricetta e prendere confidenza con il sistema.
Al momento della richiesta account va selezionata l’opzione Desidero che venga creato anche un account per l’ambiente test. In alternativa, una volta attivato il proprio account va seguita la procedura di seguito dettagliata:
Accedere a demo.izs.it/demo_farmaco_test
Inserire in USERNAME il proprio account = inizialenome.cognome_VET (es. p.rossi_VET)
La PASSWORD è generica: farmaco123
All’apertura della finestra sulla dx digitare CAMBIA PROFILO e dal menù a tendina che si aprirà selezionare VETERINARIO- VETERINARIO GIANNI quindi dare OK
Nella nuova finestra sulla sx accedere al tasto MENU e selezionare il tipo di ricetta che si vuole simulare.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Settima edizione del premio annuale istituito dalla FNOVI denominato “Il peso delle cose”.
I candidati al premio dovranno essere medici veterinari italiani (regolarmente iscritti ad un Ordine professionale - o che lo siano stati fino al pensionamento) che si siano particolarmente distinti per il loro impegno, all’interno e all’esterno della professione, rendendo benefici, oltre che a se stessi, alla collettività professionale o alla società in senso lato. Non un premio alla carriera, ma un premio a comportamenti che possano risultare esempi positivi da imitare.
Alla luce del Regolamento adottato, le candidature dovranno pervenire presso gli Uffici FNOVI entro il prossimo 15 settembre.

Nella prima edizione il premio è stato attribuito ai colleghi Giorgio Mellis e Sandro Lorrai con la loro coraggiosa relazione sulla ”Sindrome di Quirra”, successivamente il premio è stato assegnato alla collega Silvia Dotti, ricercatrice in un settore di avanguardia scientifica: lo sviluppo di metodi alternativi all’impiego di animali nella sperimentazione. Con l’assegnazione della terza edizione del premio al collega Giuseppe Di Giulio la FNOVI ha premiato la creatività e il concreto impegno di un medico veterinario italiano, ma anche l'opportunità per aprire gli occhi sulla realtà di un paese come la Tanzania.
Il premio “Il Peso delle Cose" dell’edizione 2015 è stato attributo ad Eva Rigonat per il suo contributo, attraverso lo sviluppo di numerose iniziative volte alla promozione dell'integrità della professione, allo sviluppo di un'etica della professione.
La FNOVI ha assegnato il Premio “Il peso delle cosenel 2016 alla Professione del medico veterinario e lo ha fatto premiando quei medici veterinari che, interessati loro malgrado nel filone d’inchiesta conclusosi con una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, hanno affrontato lo ’sguardo mediatico’ - ‘il peso delle cose’ appunto - con coraggio e dignità, continuando a lavorare, lottare e confidare nella giustizia, senza arrendersi e senza perdere la fiducia nella Professione.
Nel 2017, il premio annuale “Il peso delle cose”, giunto alla sesta edizione, è stato invece conferito a Stefania Pisani. Medico veterinario napoletano, Revisore dei Conti della FNOVI, che sta vivendo un dramma che riguarda tante donne e lo sta facendo agendo come sempre da protagonista, senza smarrimenti, e garantendo il suo quotidiano impegno all’associazione “noi ci siamo”, organismo nato con la volontà di accendere i riflettori su donne che hanno bisogno di grande sostegno.
Il Premio “Il peso delle cose” – Edizione 2018 sarà conferito in occasione del Consiglio Nazionale FNOVI di novembre 2018.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il secondo decreto attuativo della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, che tra le altre disposizioni, innova il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. Con il decreto ministeriale 15 marzo 2018 si disciplinano le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie - in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte. 

Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede. Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Fonte: 
Ufficio stampa Ministero della Salute

Le prestazioni dei medici veterinari sono soggette all’aliquota Iva ordinaria in quanto non sono «rese» alla persona. Restano tuttavia escluse dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali, qualora operino in veste «di pubblica autorità» con utilizzo di propri dipendenti. Ad affermarlo è stata la Ctr Sicilia con la sentenza 2724/7/2017 (presidente Gennaro, relatore Sanfilippo).

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un medico veterinario (incaricato come consulente esterno dall’Asp di Enna), recuperando a tassazione l’Iva sulle prestazioni veterinarie fatturate in regime di esenzione. Il contribuente impugna l’avviso lamentando, fra l’altro, la violazione dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (nella parte in cui dispone l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio di professioni e arti soggette a vigilanza) e la violazione dell’articolo 4 del medesimo decreto (nella parte in cui dispone l’esclusione da Iva per le prestazioni erogate nell’ambito di attività di «pubblica autorità»).
I giudici di primo grado respingono il ricorso e la Ctr Sicilia conferma tale orientamento chiarendo, in primo luogo, che l’articolo 30 della legge 428/1990 ha modificato l’articolo 10, n. 18) del Dpr 633/1972 con il proposito di circoscrivere il trattamento dell’esenzione Iva alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte («rese») alla persona nell’esercizio di arti e professioni soggette a vigilanza. L’interpretazione dei giudici risulta allineata sia al quadro normativo (articolo 10, n. 18 del Dpr 633/1972 e articolo 132, comma 1, lettera c) della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006) che alla prassi dell’amministrazione (risoluzione 430588/1991).
In secondo luogo, i giudici siciliani hanno disposto che non è possibile invocare l’esclusione da Iva in relazione alle prestazioni veterinarie rese dal medico in qualità di consulente esterno dell’Asp (articolo 4 del Dpr 633/1972). Tale norma, si legge nella sentenza, prevede l’esclusione della soggettività passiva Iva per gli enti pubblici solamente quando le prestazioni di «pubblica autorità» siano esercitate direttamente dagli enti con utilizzo di propri dipendenti e non mediante professionisti esterni.
Sul tale punto, la decisione della Ctr risulta conforme all’orientamento formatosi in sede comunitaria presso la Corte di giustizia secondo il quale un professionista indipendente, ancorché eserciti – su incarico dell’ente pubblico – i poteri di pubblica autorità, non può mai essere considerato escluso dall’applicazione dell’Iva (sentenze 26 marzo 1987, C-235/85, 25 luglio 1991, C-202/90, 12 settembre 2000, C-358/97, 12 settembre 2000, C-260/98) . In linea con questa pronuncia si è espressa la Ctr Sicilia 3359/7/2017 (commentata sul Sole 24 dell’11 dicembre).
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Fonte: 
Sole 24ore - Quotidiano del Fisco