Il ministero della Salute informa che è stata attivata la funzione di ricerca e di visualizzazione delle ricette veterinarie elettroniche per i proprietari di animali da reddito o da compagnia, all'interno del sito www.ricettaveterinariaelettronica.it. La ricerca e la visualizzazione saranno possibili mediante il Numero Ricetta e il PIN della ricetta, oppure tramite il proprio Codice Fiscale e il PIN, senza obbligo di registrazione. La nuova funzione è accessibile anche da smartphone e tablet, La semplificazione riguarda solo i proprietari e detentori di animali, sia da reddito che da affezione.

Invece, nel caso degli operatori che devono operare attivamente nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza e avere pieno accesso ai servizi messi a disposizione, cioè la consultazione delle proprie ricette veterinarie elettroniche e delle scorte autorizzate presso l'allevamento, la consultazione e l’utilizzo dei protocolli terapeutici, la registrazione dei trattamenti e la consultazione del Registro dei Trattamenti e per la gestione di dati e anagrafiche di supporto, rimane obbligatorio registrarsi per richiedere le credenziali di accesso.
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Fonte: 
Ministero della Salute

Numerose le novità illustrate in occasione dell’evento nazionale ECM in corso a Roma, dal titolo “La formazione continua nel settore salute": una due giorni organizzata da Agenas in cui oltre un migliaio gli iscritti, tra provider e professionisti sanitari, si sono confrontati sulle principali novità sulla formazione continua nel settore salute con un focus sulle nuove regole per promuovere l’adozione delle migliori prassi su tutto il territorio nazionale.
Per la FNOVI, quale componente della Commissione Nazionale ECM, era presente il Presidente Gaetano Penocchio.

Tra le novità da segnalare prima di tutto la pubblicazione del Nuovo ‘Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM’ in cui sono stati definiti requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ECM e contiene le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti. Il Manuale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 per le Regioni che non hanno adottato un proprio manuale regionale, mentre per le altre regioni, fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all’'art. 47 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017, le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.
Analogamente, le disposizioni del manuale nazionale si applicano dal 1° gennaio 2019 per i nuovi provider mentre per i provider accreditati provvisoriamente, standard o rinnovati standard le disposizioni del manuale nazionale che prevedono ulteriori o differenti requisiti per l'accreditamento o ulteriori adempimenti soggetti a verifiche da parte della Commissione e dei suoi organismi ausiliari dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.
Altra novità è il nuovo ‘Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario’. Il documento ricorda come l’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio. Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”.
I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
Novità anche per la Formazione a distanza. La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha infatti approvato la modifica ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" per consentire l'incremento di 0.3 crediti/ora alle attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o per le tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale. La modifica si applica agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(Fonte: www.quotidianosanita.it)

Il Ministero della Salute, in collaborazione con l’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha concluso il secondo corso di formazione dei formatori sull’uso del sistema Classyfarm come previsto nelle Indicazioni operative pubblicate il 26 luglio 2018.
ClassyFarm è lo strumento attraverso cui il Ministero della salute darà attuazione al DM 7 dicembre 2017 che regolamenta la partecipazione volontaria degli allevatori al sistema di epidemiosorveglianza avvalendosi della figura del veterinario aziendale.
ClassyFarm consente di raccogliere ed elaborare i dati, provenienti dall’attività di controllo ufficiale e dall’autocontrollo aziendale, relativi a sei aree strategiche per la valutazione del rischio: biosicurezza, benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione animale, consumo di farmaci e lesioni rilevate al macello (è possibile consultare l'elenco completo dei formatori).

Con l'occaisone si rammenta che scadrà il prossimo 10 dicembre il termine concesso ai professionisti interessati a partecipare all’Open day, Veterinario aziendale e Classy Farm in programma a Roma il prossimo 18 dicembre 2018 presso l’Auditorium del Ministero della Salute (Via Ribotta 5).
È possibile registrarsi sul portale del Consorzio FNOVI ProfConServizi.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la FNOVI e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, è finalizzata ad informare e sensibilizzare i medici veterinari libero professionisti sul ruolo fondamentale del veterinario aziendale, istituito dal DM 7 dicembre 2017, nella strategia elaborata dal Ministero per rafforzare il sistema nazionale di epidemio-sorveglianza e l’intero settore della sanità animale.
La mattinata prevede una tavola rotonda a cui parteciperanno le Organizzazioni scientifiche e Professionali di categoria ed un dibattito guidato per un confronto aperto da cui possano emergere valutazioni, suggerimenti ed eventuali criticità.

(Fonte: www.salute.gov.it)

Mentre continua l'esame referente della legge di bilancio, in V Commissione della Camera è stato approvato l’emendamento (41.018) presentato da Rossana Boldi (Lega) in ordine alla corretta informazione sanitaria.
L'emendamento in un primo tempo giudicato inammissibile perché non pertinente alla manovra, è stato invece riproposto e giudicato questa volta pertinente alla materia del provvedimento. Secondo i resoconti parlamentari, alla luce del riesame è stato ritenuto ammissibile in quanto la norma proposta riguarderebbe “l’erogazione di contributi ad iniziative o enti” oltre al fatto che potrebbe “assicurare anche un più efficace controllo della spesa sanitaria”, di conseguenza può essere considerata tra quelle che influiscono sul bilancio dello Stato.

L’emendamento (41.018) introduce l’articolo 41-bis che introduce dei limiti per le comunicazioni pubblicitarie, solo informative, delle strutture sanitarie, reintroducendo il controllo preventivo da parte dell’Ordine oltre alla necessità per le strutture di dotarsi di un Direttore sanitario unico iscritto all’Ordine territorialmente competente dove opera la struttura sanitaria, Direttore sanitario che sarà responsabile in caso di comunicazioni non conformi.

Questo il testo dell’emendamento presentato:
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Pubblicità sanitaria)
1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Via libera all'annunciata esenzione dalla fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’emendamento approvato in commissione Finanze del Senato, presentato dal relatore Emiliano Fenu, mira a inserire nel testo del decreto fiscale un nuovo articolo 10-bis volto a semplificare la transizione verso la fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

In particolare viene disposto che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. In secondo luogo viene anche stabilito che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’emendamento viene incontro ad alcuni dei rilievi del Garante della Privacy che anche la FNOVI aveva evidenziato.
L’emendamento non riguarda le fatture dei fornitori e nemmeno quelle fatte ai pazienti e in genere ai soggetti per i quali non si è tenuti all'invio dei dati a inizio anno al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
Nessuna novità è stata infatti prevista per le fatture di acquisto: i fornitori dei medici veterinari, dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico.
Il decreto fiscale, esaurito l’esame del Senato, verrà quindi trasmesso alla Camera che dovrebbe dare il via libera entro il 22 dicembre, pena la sua decadenza.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI