Con l’approssimarsi della scadenza del 28/02/2019 per la trasmissione dei dati al Sistema TS, l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (I.GE.SPE.S.) ha chiesto a Fnovi di sollecitare l’invio dei dati nei termini previsti dalla vigente normativa, comunicando che alla data odierna la percentuale dei soggetti con credenziali di accesso al Sistema TS che ha iniziato ad inviare dati è pari solamente al 24%.
Per verificare quali siano i soggetti tenuti all'invio dei dati sono disponibili, oltre alle notizie pubblicate sul portale Fnovi, anche le FAQ del portale Sistema Tessera Sanitaria.
Per l’anno 2019, non rientrano altresì nell’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; è bene evidenziare che, a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensì un vero e proprio divieto. Al riguardo, in un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 aveva stabilito che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica …, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.
In pratica, quindi, in base alla prima versione della norma, si trattava di un esonero che, peraltro, coinvolgeva i soggetti tenuti all’invio al STS, esclusivamente, per i dati inviati.
La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145/2018) è intervenuta sulla disposizione stabilendo, invece, che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Le modifiche apportate sono di impatto sostanziale poiché: in primo luogo, hanno tramutato l’esonero in divieto e, in secondo luogo, ne hanno ampliato l’ambito applicativo. In altri termini, i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi. Tale impossibilità riguarda non solo le operazioni i cui dati sono stati effettivamente inviati, ma anche quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, ma l’interessato ha espresso l’opposizione alla trasmissione.
Ciò che non è variato, invece, è il fatto che le operazioni interessate, prima dall’esonero e ora dal divieto, sono quelle effettuate nei confronti di persone fisiche private. Pertanto, vanno fatturate elettronicamente le operazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche poiché i relativi dati non “sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
In riferimento a notizie pubblicate in rete, la FNOVI precisa che nel suo comunicato del 12 dicembre 2018, relativamente alla prescrizione dei farmaci stupefacenti e psicotropi, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni, ha invitato tutti gli iscritti a ricorrere alla prescrizione dei farmaci in tabella A (ex IIA) con sistema cartaceo tradizionale come previsto dal DM 309/90 e, in assenza di altre indicazioni da parte del Ministero ed essendo il sistema ancora sperimentale, di comportarsi allo stesso modo anche per i farmaci appartenenti alle tabelle B, C e D (ricetta non ripetibile timbrata e firmata).
Ha invitato altresì a prescrivere come previsto dal sistema con prescrizione elettronica dopo il 1 gennaio 2019, data indicata per l’entrata in vigore della REV anche se, a tutt’oggi, il Decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e ciò salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità competente, al momento peraltro non ancora pervenuta.
La FNOVI ha nell’occasione espresso inoltre preoccupazione per la difficoltà in cui tale situazione poneva due classi professionali (medici veterinari e farmacisti) in caso di mancata soluzione del problema nei confronti del paziente bisognoso di cura e del proprietario dell'animale.
Chi acquista un cucciolo a queste condizioni, anche se involontariamente, alimenta i reati contro gli animali e il il business senza scrupoli di chi lucra sulle emozioni. La riflessione e la consapevolezza devono estendersi anche alle madri sottoposte a continue gravidanze e non è difficile immaginare quale sia la loro fine una volta che la loro capacità riproduttiva non sia più economicamente remunerativa.
La Fnovi e i medici veterinari italiani invitano i cittadini ad un acquisto di cuccioli più consapevole e ragionato perché un essere vivente non è un oggetto da acquistare impulsivamente.
Molti cani e gatti attendono una famiglia da amare anche nei canili e gattili italiani.
Dietro l’espressione coinvolgente di un cucciolo può esserci un mondo di orrori: le fabbriche di cuccioli non devono avere clienti e ogni singolo acquisto in meno può fare la differenza.
All'Open Day sul Veterinario Aziendale e Classyfarm in corso oggi a Roma presso il Ministero della Salute si è discusso anche di Ricetta Elettronica Veterinaria.
Secondo le dichiarazioni del Direttore Generale Silvio Borrello il Decreto, approvato lo scorso 13 Dicembre in Conferenza Stato Regioni è in attesa della firma del Ministro e successivo passaggio alla Corte dei Conti fino alla pubblicazione finale in Gazzetta Ufficiale.
Al fine di rispettare i tempi tecnici per il completamento dell'iter legislativo, slitta la data di partenza del 1/01/2019 per il sistema informatizzato. Come ha precisato Il Dr. Luigi Ruocco, non si tratta di un rinvio della Ricetta Elettronica Veterinaria i cui obiettivi ed il significato restano invariati.
Nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tuttavia, i Medici Veterinari, come previsto nel Manuale Operativo della REV, faranno ancora le proprie prescrizioni secondo il modello cartaceo. L'attesa dei tempi legislativi inoltre, permetterà di agire ancora sul sistema cercando di mettere in atto i correttivi necessari per risolvere le criticità ancora esistenti e semplificando alcuni passaggi.
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