Come noto, con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) è entrata in vigore una norma che determinerà, da ora in poi, una regolamentazione della pubblicità in sanità tesa a valorizzare l’aspetto informativo cancellando quello promozionale e commerciale. Tra gli aspetti qualificanti della normativa, la previsione di una specifica competenza in materia in capo all’AGCOM per l’applicazione delle sanzioni di competenza in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori del settore.

Al fine di riscontrare le richieste di informazioni pervenute in argomento, la FNOVI si era rivolta nei giorni scorsi all’Autority chiedendo di ricevere ogni indicazione ritenuta utile circa l’iter da avviare per chiedere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Rispondendo alla richiesta di informazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione per il 2019) riguardanti le comunicazioni informative da parte di strutture sanitarie e iscritti agli albi delle professioni sanitarie, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AGCOM ha ribadito che “in caso di violazione di tali disposizioni, sono gli Ordini professionali sanitari territoriali a procedere “in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società”. La segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli Ordini professionali si riferisce solo all’ipotesi in cui tali violazioni riguardino il divieto di televendite di cure mediche”.
Nella nota pervenuta si legge che “le violazioni di competenza dell’Autorità riguardano esclusivamente il disposto dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs n. 177/2005 che reca il divieto di televendite di cure mediche. L’art. 1 comma 536 della legge n. 145/2018 non attribuisce alcun nuovo potere sanzionatorio all’Autorità, perché non innova la disciplina in materia di pubblicità sanitaria cui rinvia l’art. 37, comma 8 citato. La disciplina in materia di pubblicità sanitaria infatti prevede il potere disciplinare degli ordini e del Ministro per la Salute”.
Al ricorrere quindi di “televendite di cure mediche” saranno quindi utilizzabili le procedure già operanti per denunciare violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay-tv.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Una proposta di verifica delle modalità di vendita degli animali per mezzo dei principali motori di ricerca, affinché si caratterizzino per un approccio maggiormente etico.
È questo il progetto illustrato da Roberta Benini ai Presidenti provinciali in occasione del Consiglio Nazionale dell’aprile u.s. (Sorrento (NA), 5-7 aprile 2019) la quale ha riferito che le ragioni che sottendono la volontà di parlare della vendita degli animali on-line si rinvengono nell’assoluta mancanza di regole nel mercato che si traduce in conseguenze sfavorevoli sulla salute degli animali, il tutto nella assoluta inconsapevolezza della collettività.

Tutti conosciamo ed apprezziamo le grandi potenzialità che oggi il web ci offre, ogni cosa, ed i particolar modo gli acquisti, sono più semplici e veloci, questo però a volte, si traduce in un aspetto negativo. Soprattutto quando oggetto della vendita sono gli animali d’affezione, in particolare cani e gatti, che spesso, se l’acquirente non è ben consapevole di dove e da chi sta acquistando, sono soggetti che vanno ad incrementare il traffico illecito di animali. 
Per evitare che questo fenomeno continui a crescere, immettendo in Italia, animali un gran numero di animali spesso malati e sicuramente maltrattati, la FNOVI sta scendendo in campo con un piano di informazione rivolto ai possibili acquirenti, che vede la collaborazione e condivisione di diversi soggetti a livello internazionale.
Tutti i dettagli nell’intervista.

Fonte: 

Ufficio stampa FNOVI

Sono pervenute molte richieste in merito alla ricetta elettronica veterinaria e al pagamento o meno di tale atto medico.
Premesso che la nuova formulazione elettronica della REV non modifica la normativa del farmaco  né quella della prescrizione, la FNOVI ribadisce che il compenso economico delle prestazioni professionali è sempre determinato dal professionista con il cliente e deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione.
L’onorario deve essere conforme al decoro della professione.

La FNOVI ricorda, inoltre che, come previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico, la prescrizione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza professionale e deve far seguito a una diagnosi circonstanziata o a un fondato sospetto diagnostico e non è scindibile da una conoscenza e valutazione del paziente.
Il medico veterinario deciderà pertanto autonomamente, in relazione ai rapporti che intrattiene con i propri clienti, come comportarsi.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Il ministero della Salute fornisce chiarimenti in risposta ad alcuni articoli comparsi in questi giorni sugli organi di stampa e sui social media riguardanti la nuova ricetta veterinaria elettronica. In diversi casi sono state fornite informazioni inesatte e fuorvianti per gli utenti e i consumatori sul funzionamento del nuovo sistema informatizzato, introdotto dalla legge n. 167 del 2017 e definito, nelle sue modalità applicative, dal decreto del ministro della Salute dell’8 febbraio 2019.

Il nuovo sistema di ricetta elettronica (REV) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti nei sistemi informativi ministeriali.
La ricetta veterinaria resta obbligatoria negli stessi casi in cui lo era prima dell’entrata in vigore della prescrizione elettronica.
Quindi non vi è alcun motivo per cui con il formato elettronico il numero delle prescrizioni debba aumentare.
Un punto particolarmente trattato in alcuni articoli riguarda la possibilità che la REV porti un aumento del costo delle spese veterinarie per i possessori di animali. In realtà la ricetta veterinaria elettronica non è in alcun modo correlata all’emissione della fattura elettronica, come è stato scritto da più parti. Pertanto il medico veterinario che prima non si faceva pagare per la semplice emissione di una ricetta cartacea, senza una prestazione clinica, dovrebbe ugualmente non farsi pagare. Il nuovo sistema, infatti, non va a modificare in alcun modo la gestione fiscale e professionale della prestazione di “prescrizione” da parte del medico veterinario rispetto all’utilizzo della ricetta cartacea. 
Il sistema consente, anche, al veterinario di indicare sulla ricetta se si tratta di una prescrizione di farmaci necessaria al prosieguo di terapia, alla cura di una malattia cronica o all’adozione di una nuova terapia.
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21972 del 28.10.2015, i giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente (congrua e coerente) sia giustificabile la gratuità dell’opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale di quelle rese e che siano caratterizzate dalla semplicità delle stesse. 
Riguardo poi un altro “disservizio” segnalato, ovvero la “lunghezza” dei tempi necessari alla prescrizione elettronica, secondo cui sarebbero necessari addirittura fino a 15 minuti per emettere una ricetta, si precisa che il Centro Servizi Nazionale c/o l’IZSAM che gestisce il sistema informatico ha effettuato le verifiche del caso e ha confermato che su un numero di 500.000 ricette emesse dal 1° gennaio 2019, il tempo medio necessario per una prescrizione tramite postazione fissa è stato pari a 3 minuti e tramite APP è risultato essere più veloce, pari a circa 2 minuti.

Infine, per agevolare l’implementazione del sistema REV, il ministero ha predisposto due note informative, trasmesse alle regioni, alle province autonome e alle associazioni di categoria, e pubblicate sul sito istituzionale e ha collaborato alla realizzazione di uno specifico corso FAD con le Federazioni nazionali dei veterinari e dei farmacisti, accessibile dal sito  oltre che da quelli delle due Federazioni.

Fonte: 
Ufficio stampa Ministero della Salute

L’Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav, riunitasi a Cagliari lo scorso 30 aprile, ha approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio del 2018.
In un comunicato diramato dall’Ente di previdenza si legge che “Il patrimonio complessivo si attesta a € 750,2 milioni, in crescita dell’8,2% rispetto a quello del 2018. La gestione contributi evidenzia una crescita netta pari al 5,46% (+ € 5.418.295), a fronte dell’incremento del 5,08% registrato sul fronte delle prestazioni. Stabile sia il rapporto tra iscritti e pensionati, superiore a 4 iscritti per pensionato, sia l’indica di copertura della spesa previdenziale che pari a 2,7. L’esercizio 2018 si chiude con un utile di € 45.186.059”.

L’approvazione del Bilancio è stata preceduta dalla relazione del Presidente, Gianni Mancuso, il quale ha introdotto il suo intervento facendo un focus sull’evoluzione della professione veterinaria "sempre più spesso esercitata in  strutture veterinarie complesse, che assumono la forma giuridica di società, anche di capitali".
Il Direttore Generale, Giovanna Lamarca, con una relazione sulla riorganizzazione che ha interessato la struttura dell’Ente negli ultimi anni e Marcello Ferruggia, Dirigente dei Sistemi Informativi, che ha parlato degli interventi realizzati in tema di cyber security e di adeguamento alla nuova normativa europea sulla privacy, hanno concluso la carrellata degli interventi.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI