Con una nuova Circolare FNOVI è intervenuta a proposito dell’adempimento della nomina del consulente ADR per i medici veterinari che effettuano attività legate alla produzione di rifiuti pericolosi.

Il Presidente Penocchio ha informato di aver immediatamente avviata una interazione con il titolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di richiedere l’esenzione dall’adempimento in commento delle attività veterinarie identificate con codice ATECO 75.00.00 o, in subordine, la conferma di un regime transitorio di deroga.

Riservando quindi di tornare in argomento all’esito della descritta attività presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha inoltre informato che il prossimo 15 dicembre 2022, con inizio alle ore 20:30, FNOVI ha organizzato un webinar dal titolo: “Consulente ADR: tocca anche alla veterinaria?” che sarà curato da Vincenzo Buono, Consigliere FNOVI, e Rosa Clemente, Ingegnere ambientale e Consulente ADR, le cui iscrizioni online sono aperte dal 25 novembre al 14 dicembre 2022.
Nella Circolare diramata in argomento FNOVI intanto indica che allo stato attuale, anche i medici veterinari sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa norma: i rifiuti provenienti dalle attività veterinarie sono - seppur in parte (si pensi ai rifiuti sanitari a rischio infettivo, a quelli sanitari non a rischio infettivo, ai medicinali citotossici e citostatici solo per citarne alcuni) - pericolosi.

Il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall’accordo europeo ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 agosto 1962. Il successivo Decreto Legislativo n. 40/2000 (poi sostituito dal D. Lgs. 35/2010), in recepimento della Direttiva Europea 96/35/CE, ha imposto la nomina della figura del ‘Consulente ADR’ (detto anche Consulente DGSA, Dangerous Goods Safety Adviser) anche ai produttori di rifiuti.

Dato l’impatto della norma, era stato definito un periodo transitorio di 4 anni per cui ora - con decorrenza dal 1° gennaio 2023 - i produttori di rifiuti dovranno nominare questa figura pena una sanzione nella misura variabile da 6000 a 36.000 euro e responsabilità per il Datore di Lavoro e per il Rappresentante dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) in caso di incidente e mancata nomina del Consulente.

ISCRIVITI AL MEETING

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a seguito delle polemiche scaturite dall’iniziale intenzione manifestata di eliminare l’obbligo delle mascherine all’interno delle strutture sanitarie, con Ordinanza del 31 ottobre u.s. ha prorogato di altri due mesi (fino al 31 dicembre) le indicazioni fornite dal suo predecessore che obbligano chiunque entri in una struttura sanitaria a indossare la mascherina.

L’Ordinanza è operativa già a partire dal 1° novembre 2022 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

FONTE FNOVI 

 

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a seguito delle polemiche scaturite dall’iniziale intenzione manifestata di eliminare l’obbligo delle mascherine all’interno delle strutture sanitarie, con Ordinanza del 31 ottobre u.s. ha prorogato di altri due mesi (fino al 31 dicembre) le indicazioni fornite dal suo predecessore che obbligano chiunque entri in una struttura sanitaria a indossare la mascherina.

L’Ordinanza è operativa già a partire dal 1° novembre 2022 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

FONTE FNOVI 

 

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, al fine di riscontrare le richieste di chiarimenti o che a seguito dell’aumento dei casi di abuso e di intossicazione su indicazione dell'Expert Committee on Drug Dependence (ECDD), con
Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DM 29/07/2022 -
il Ministero della Salute ha inserito la sostanza tramadolo nella Tabella I del Testo Unico degli stupefacenti.
Pertanto, a partire dalla data dell’8 novembre 2022 il tramadolo viene inserito nella Tabella dei medicinali rispettivamente:
  •  In Sezione A per l'uso iniettabile.
  •  In Sezione D per le composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale.
Per quanto concerne la soluzione iniettabile (Sezione A) dovrà essere prescritto a terzi con la ricetta auto ricalcante per stupefacenti, approvvigionato con l’apposita funzionalità: “Nuova richiesta di approvvigionamento stupefacenti” disponibile sul Portale REV e dovrà essere correttamente caricato e scaricato sul registro stupefacenti.
Quello già presente in struttura alla data dell’8 novembre (la rimanenza) andrà correttamente caricata sul registro.
Per quanto riguarda le preparazioni non iniettabili (Sezione D), dovranno essere prescritte a terzi ed approvvigionate con REV per scorta. Questi medicinali non dovranno essere inseriti sul registro degli stupefacenti.
Il tramadolo non potrà essere ceduto.
In allegato la nota trasmessa, in data odierna,dal Ministero della Salute con le informazioni operative.
 

ECM è un sistema per misurare la formazione dei sanitari.
Le discussioni che ci hanno accompagnati in questi anni, fondate su teorie che volevano il sistema ECM applicabile esclusivamente ai medici veterinari dipendenti e convenzionati con il SSN, hanno esitato in un significativo disimpegno delle società scientifiche che hanno una utenza di medici veterinari liberi professionisti. La conseguenza è che a fronte di tanta ottima formazione disponibile, la Categoria sconta una carenza di formazione accreditata nel sistema ECM.

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