A seguito della richiesta congiunta di FNOVI e FOFI in merito alle modalità operative relative ai preparati magistrali il Ministero della Salute ha risposto oggi con una nota indirizzata alle due Federazioni. La FNOVI accoglie con soddisfazione la raggiunta possibilità per il Medico Veterinario di effettuare una prescrizione per scorta di un preparato galenico, anche con principi attivi ospedalieri o dello specialista, con la specifica indicazione di identificare il paziente destinatario della terapia.
Non viene accolta tuttavia, la richiesta di FOFI e FNOVI circa la possibilità di utilizzare per terapia domiciliare tali preparati, restando pertanto l'obbligo di utilizzo in struttura sotto la responsabilità del Direttore Sanitario (art 84 DLvo 193/2006)
La parte finale della nota inoltre ribadisce la possibilità, da parte del farmacista, di richiedere una modifica della prescrizione in caso di irreperibilità dei principi attivi.
A conclusione della nota si sottolinea il mantenimento di tutti gli altri obblighi in materia di preparazioni galeniche, pertanto il Medico Veterinario potrà effettuare una ricetta magistrale per scorta sul sistema della REV per tutti i principi attivi prescrivibili in tale modalità come da indicazioni precedenti.
Al fine di superare alcune criticità ravvisate per alcune prescrizioni veterinarie (come ad esempio per il preparato magistrale veterinario non stupefacente) FNOVI e FOFI hanno sottoposto alla competente Direzione del Ministero della Salute alcune proposte per il loro superamento.
La nota a firma congiunta conclude un percorso di confronto tra il GdL sul farmaco della FNOVI, coordinato da Raffaella Barbero, con una rappresentanza dei farmacisti e sottolinea un momento di grande comunione di intenti.
FNOVI e FOFI, in assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico - che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali NDPA - hanno congiuntamente richiesto alla DGSAF di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative, ed in particolare:
- quando un impianto di cura necessiti - per il trattamento degli animali in carico alla struttura - di medicinali non reperibili come prodotti industriali, il medico veterinario può prescrivere, utilizzando la RNRT elettronica (ad eccezione dei medicinali stupefacenti), e il farmacista territoriale può allestire preparati magistrali per scorta che il veterinario dovrà utilizzare unicamente su animali in capo alla struttura stessa con divieto di cessione in analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art.84;
- inoltre per un trattamento domiciliare adeguato in grado di evitare stati di sofferenza ad un determinato animale da compagnia, il medico veterinario può prescrivere un preparato magistrale a base di principi attivi contenuti in medicinali industriali per uso umano vendibili al pubblico e soggetti a ricetta limitativa da centro ospedaliero o dello specialista (art. 93 del D. Lgs. n. 219/06) mediante RNR elettronica sulla base del punto 21 della Tabella N. 5 della FU conformemente a quanto previsto per il medicinale di origine industriale prescritto in deroga (art. 10, comma 1, lettera b), n.1; D. Lgs. n. 193/06);
- nei casi in cui il medico veterinario abbia prescritto il preparato magistrale indicando il nome comune della sostanza e la materia prima risulti non reperibile, il farmacista contatterà il medico veterinario che modificherà la prescrizione precedente per assicurare la tracciabilità del prodotto industriale impiegato per l’allestimento del preparato magistrale (Sentenza 24/2017 del Consiglio di Stato e in conformità alla nota 3 dell’allegato B del Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2017 “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”);
- per quanto concerne infine i formalismi previsti dal RD n.1265/1934, si richiede la possibilità di ritenerli tacitamente abrogati in quanto sostituiti dalla normativa comunitaria.
La nota si conclude con l’auspicio che la DGSAF manifesti la propria adesione a quanto prospettato.
Questo quanto riportato in un comunicato del Ministero della Salute che ricorda, menzionando la nota della Direzione della Sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero (DGSAF), la necessità di programmare in modo adeguato il trasporto di animali da allevamento su lunghe distanze. Nella nota della DGSAF viene richiamato il Regolamento (CE) n.1/2005 che impone l’obbligo di garantire la salute durante gli spostamenti nei mesi più caldi, pianificando correttamente i viaggi più lunghi, via terra o via mare, sia attraverso l’Unione che verso Paesi Terzi.
I servizi veterinari competenti, secondo quanto si legge nel comunicato, devono attentamente valutare una serie di aspetti prima di autorizzare lunghi viaggi di animali vivi. Tra questi: le temperature eccessivamente elevate, l'idoneità degli animali a essere trasportati, lo stato fisiologico, la densità del carico, la quantità e qualità della lettiera e il rispetto delle soste e dei tempi di riposo, di abbeverata e di alimentazione. Infine, il comunicato ricorda che, nei casi in cui le temperature lungo il tragitto e in partenza dall’Italia fossero ritenute superiori ai 30°C, i trasporti non devono essere autorizzati.
Di conseguenza, gli spostamenti devono essere pianificati durante le ore più fresche della giornata, possibilmente nelle ore notturne, tenendo in considerazione una serie di fattori come l’effettiva necessità di una immediata partenza, le temperature previste lungo il tragitto e all’interno del mezzo di trasporto, gli eventuali blocchi effettuati da altri Stati Membri sul proprio territorio a causa del caldo eccessivo. Allo stesso modo dovrà essere pianificata l’organizzazione dei viaggi via mare, anche tra Paesi dell’Unione, riporta il comunicato. Inoltre, è necessario porre l'attenzione anche agli orari di apertura dei posti di controllo negli altri Stati membri.
Infine, il comunicato riporta che quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1/2005 e dalla nota della DGSAF non si applica al trasporto degli animali da compagnia. Tuttavia, nella stagione più calda resta l’obbligo alla tutela della salute e al rispetto del benessere animale se si sceglie di viaggiare, soprattutto nelle ore più calde.
Siglato, nella tarda serata di martedì 25 giugno, il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). La nuova ipotesi di ACN, firmata dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC) e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, riguarda oltre 18.000 tra specialisti, veterinari ed altri professionisti i quali hanno erogato un totale di circa 22 milioni di ore di assistenza e conclude il triennio 2016-2018 sia sul piano normativo che economico.
L'Accordo collettivo nazionale è un momento organizzativo e unificante del sistema sanitario nazionale, e rappresenta uno strumento di garanzia per i cittadini e gli operatori.
Le parti, facendo riferimento all'intesa già raggiunta con l'ACN 21 giugno 2018, hanno sottoscritto un testo negoziale che, a fronte delle risorse decorrenti dal 2018 e degli incrementi a regime dal 2019, promuove una manutenzione integrale delle disposizioni normative in vigore dell'ACN 17 dicembre 2015. Quest'ultimo, composto da 4 capi e 50 articoli, reca disposizioni sul contesto istituzionale e organizzativo, sulle relazioni e prerogative sindacali, comitati paritetici e rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie.
Tra le modifiche previste dall'Accordo segnaliamo: le nuove procedure per favorire l'accesso al settore, con l'ulteriore snellimento delle modalità di iscrizione in graduatoria e l'instaurazione di meccanismi di divulgazione delle disponibilità di incarico, i nuovi meccanismi di mobilità intraziendale, l'ampliamento delle coperture della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'integrazione delle attività specialistiche con le forme organizzative della medicina generale e della pediatria di libera scelta, e l'adeguamento degli elenchi delle specializzazioni riconosciute per l'accesso agli incarichi.
Nello specifico, per quanto riguarda i compiti e le funzioni dei medici veterinari, la bozza di accordo prevede, all'articolo 25, che:
• il medico veterinario convenzionato assicuri le attività istituzionali e le sue funzioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell'ambito delle competenze delle aziende e istituti del SSR per cui opera;
• la contrattazione regionale definisca i compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definita dalla regione;
• il medico veterinario svolga la propria attività facendo parte di un'aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari e di professionisti (AFT) e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP);
• le funzioni e i compiti previsti dall'articolo costituiscano responsabilità individuali del medico veterinario.
Inoltre segnaliamo che l'ipotesi di Accordo prevede, all'articolo 45, l'indennità di disponibilità del rapporto convenzionale dei medici veterinari, per incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. Questa viene corrisposta mensilmente a specialisti impiegati a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore.
L'articolo 48 predispone che i medici veterinari che svolgono la loro attività ai sensi dell'accordo con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, incassino un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
L'articolo 49 predispone il compenso orario dei medici veterinari a tempo indeterminato è pari a 39,96 euro per ogni ora di attività effettivamente espletata; all'articolo 50 il compenso orario dei veterinari incaricati a tempo indeterminato pari a 29,12 euro.
Infine si segnala che l'articolo 19 reca disposizioni sui requisiti, domande e graduatorie degli specialisti che vogliono svolgere la propria attività in strutture SSN e i punteggi attribuiti ai voti di laurea, ai fini delle graduatorie.
Le procedure di ratifica proseguiranno ora con la valutazione dell'ACN da parte del Comitato di Settore del comparto Regioni-Sanità, del Governo e della Corte dei Conti cui seguirà l'atto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che ne consentirà l'effettiva entrata in vigore.
Al fine di ottimizzare vantaggi derivanti dall’informatizzazione del modello 4, il CSN sta sviluppando una funzionalità che consentirà di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle registrazioni in BDN delle movimentazioni dei bovini, ovicaprini e suini.
“Le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni”.
Questo quanto si legge in una circolare diramata dalla DGSAF del Ministero della Salute che aggiunge che lo stesso avverrà per le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali, queste “saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato entro sette giorni dalla data di arrivo degli animali calcolata in base alla durata del viaggio dichiarata nella sezione D del modello stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni”.
La BDN genererà un messaggio per l’allevatore, o suo delegato, per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata per la sua azienda o allevamento, e ciò al fine di garantire certezza delle movimentazioni registrate e tempestività delle comunicazioni.
L’allevatore, ove necessario, potrà modificare le informazioni (sugli animali, sulla data di uscita o di ingresso) presenti nel sistema.
Palazzo Trecchi, primo piano
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona CR
info@ordinevetcremona.it
0372.808720
0372.457091
Lunedì / Venerdi dalle 08.30 alle 12.30
Sabato e Domenica chiuso