Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali presenta un campo di applicazione più ampio e ma chiarisce soprattutto l’importanza che il legislatore europeo conferisce ad alcuni rilevanti aspetti quali, ad esempio, l’ambiente o il benessere degli animali 

Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati abrogati: si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04. L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 (entrato in vigore in Italia dal 14 dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali.

Una nota a firma congiunta dei Direttori Generali della DGSAF, Silvo Borrello, e DGISAN, Gaetana Ferri, ha però precisato che “nelle more della predisposizione dei decreti legislativi che andranno a modificare gli attuali decreti legislativi 193/2007 194/2008 in adeguamento al Regolamento (UE) 2017/165 …. …. il contenuto di questi ultimi è da considerarsi vigente sino ad espressa abrogazione”.

Lo stesso dicasi per ‘Le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2014 e 845/2004’ adottate in Conferenza Stato-Regioni con atto repertorio n. 221 del 10 novembre 2016.

Fonte: 
Ministero della Salute

È datata 10 dicembre 2019 (DIGISAN 68665-P-10/12/2019) la nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a diposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite ante mortem assumendo la qualifica di ‘veterinario ufficiale’.
La nota in commento esordisce ricordando che il prossimo 14 dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali che abroga i regolamenti CE 882/2014 e 854/2914.

La Commissione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE 625/2017 (paragrafo 7, lettera c)) ha adottato l’atto delegato regolamento UE 624/2019 che dispone (art. 4): “In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (10). Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario”.
Poiché l’argomento è oggetto di richieste di esame per una rivalutazione da parte degli Stati membri, e la Commissione non si è ancora definitivamente pronunciata in argomento, la Direzione del Ministero della Salute ha ritenuto di fornire proprie indicazioni applicabili nelle more dell’entrata in vigore delle norme nazionali di adeguamento al Regolamento UE 625/2017 ed alle sue eventuali modifiche.
La Direzione ministeriale chiarisce che la qualifica di ‘veterinario ufficiale’ innanzi descritta non configura un rapporto contrattuale con l’Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.
Le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno dotarsi di apposito elenco, ove non già presente, dove inserire i professionisti di cui sopra e garantire che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d’urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base di attività svolta in conformità alla normativa precedentemente vigente, e che siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse”.
Sino ad espressa previsione contraria le indicazioni di pari oggetto fornite dalla Direzione ministeriale rimarranno vigenti con esclusione dei riferimenti a regolamenti abrogati.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Facendo seguito alla propria nota del novembre u.s., la Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha precisato che il farmaco Suvaxyn PRRS MLV in Italia è commercializzato e prescrivibile: la sospensione del medicinale ad uso immunologico riguarda attualmente la Danimarca.
La Direzione ha con l’occasione ribadito la raccomandazione “di non somministrare ai suini, simultaneamente o successivamente, differenti vaccini vivi contro la PRRS, al fine di limitare la possibile ricombinazione dei ceppi di vaccino PRRS”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Grande interesse è stato registrato a Torino – in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale FNOVI – per l’intervento del Prof. Avv. Giuseppe Colavitti, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli studi dell’Aquila nonché Professore a contratto di Diritto dell’economia nella Università LUISS-Guido Carli di Roma, autore del parere reso alla Federazione che da tempo è attiva per contrastare la prassi che vede aziende mangimistiche, o produttrici di farmaci e integratori, o distributrici di seme fornire prestazioni veterinarie come bonus o incentivo sull’acquisto del mangime o altri prodotti.
Nel corso dell’intervista rilasciata al termina del suo intervento il Prof. Avv. Colavitti ha sottolineato che le pratiche in commento sono distorsive delle corrette dinamiche di mercato “chi riceve le prestazioni deve avere molto chiaro ‘chi’ sta facendo ‘cosa’ … il mestiere dei medici veterinari deve essere fatto dai medici veterinari. Solo così gli assistiti hanno quell’alto livello di protezione, e quelle levate garanzie che l’ordinamento ha scelto a fronte di un settore di mercato dove sono coinvolti valori fondamentali: e qui è coinvolto il diritto alla salute. Il controllo del ciclo di produzione degli alimenti di origine animale ha a che vedere, con tutta evidenza, con il diritto alla salute che è protetto dall’art. 32 della Costituzione”.   

Nel prosieguo dell’intervista il legale ha poi chiarito le differenze, sotto il profilo giuridico, tra le prestazioni erogate dai professionisti e quelle dispensate da aziende operanti nel comparto commerciale, sottolineando come il tutto si traduca in una minore tutela per l’allevatore. A fronte di una responsabilità giuridica delle aziende limitata al patrimonio conferito, il professionista iscritto nell’Albo professionale ha una responsabilità giuridica più severa: oltre a quella ordinaria civile e penale, anche quella disciplinare.
Per il Prof. Avv. Colavitti occorre che il settore di mercato di cui si discute si caratterizzi per l’interlocuzione diretta tra l’assistito ed il medico veterinario.
Laddove la posizione del professionista non assumesse un autonomo rilievo giuridico, ma scomparisse in favore invece di una situazione di rapporto tra l’azienda fornitrice di prodotti e l’allevatore, numerose sarebbero inoltre le violazioni del Codice Deontologico che deriverebbero dal suo comportamento che potrebbe essere valutato gravemente compromesso sotto il profilo della indipendenza ed autonomia. 
Alla domanda su quali correttivi possano essere messi in atto, il legale ha commentato che sono esperibili azioni sia in sede penale che civile per i casi più gravi e, soprattutto, per quelli più documentabili.
Oltre a queste iniziative più strettamente legali – ha aggiunto – credo ci sia un problema culturale di fondo: sia l’Ordine professionale, ma forse anche il Ministero della Salute, dovrebbero fare uno sforzo per aumentare la consapevolezza nella società che il tema della sicurezza alimentare e quello del corretto esercizio della professione del medico veterinario siano interessi di tutti: non solo dei medici veterinari ma anche e soprattutto dei fruitori delle loro prestazioni”.
In argomento vedi anche la sintesi del parere rilasciato dal Prof. Avv. Giuseppe Colavitti pubblicata sul n. 5 di ‘30giorni’

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI